Composizione del Comitato Promotore del Referendum

 COMUNICATO STAMPA

COSTITUITO IL COMITATO REFERENDARIO CONTRO IL ROSATELUM

Roma, 18 aprile 2024

Si è costituito il 17 aprile, presso lo Studio Notarile Fanfani-Pellegrino di Roma, il Comitato promotore del referendum per l’abrogazione parziale delle attuali leggi elettorali per la Camera e per il Senato, il cosiddetto Rosatellum.

Ne dà notizia l’ex senatore liberale Enzo Palumbo che, con Paolo Antonio Amadio e Sergio Bagnasco e in sinergia col compianto sen. Carlo Felice Besostri, ha curato la stesura dei quesiti referendari

Il comitato promotore è presieduto da Elisabetta Trenta, presidente d’onore è Giorgio Benvenuto, la vicepresidenza è affidata a Vincenzo Palumbo, Raffaele Bonanni, Sergio Bagnasco. La segreteria organizzativa è affidata a Riccardo Mastrolillo, Luigi Spanu e Thomas Agnoli. Il tesoriere è Pietro Morace.

Tra i numerosi componenti, Enzo Paolini, Marco Cappato, Nella Toscano, Paolo Antonio Amadio, Nicola Bono, Erminia Mazzoni, Mario Walter Mauro, Francesco Campanella, Mauro Vaiani, Matteo Emanuele Maino.

 

Martedì 23 aprile, alle ore 17:30, presso la sala stampa di Montecitorio, i promotori del referendum presenteranno agli organi d’informazione i quesiti referendari e la campagna per la raccolta delle firme.


L’ufficio Stampa del Comitato Referendario Per La Rappresentanza

Per info e contatti

info@iovoglioscegliere.it

3489044343

Si costituisce il Comitato referendario contro il "Rosatellum"


COMITATO REFERENDARIO PER LA RAPPRESENTANZA 

COMUNICATO STAMPA 


SI COSTITUISCE IL COMITATO REFERENDARIO CONTRO IL ROSATELLUM 

Roma, 17 aprile 2024

Si costituisce oggi, presso lo Studio Notarile Fanfani-Pellegrino di Roma, il Comitato promotore del referendum per l’abrogazione parziale delle attuali leggi elettorali per la Camera e per il Senato, il cosiddetto Rosatellum

Ne dà notizia l’ex senatore liberale Enzo Palumbo che, con Paolo Antonio Amadio e Sergio Bagnasco e in sinergia col compianto sen. Carlo Felice Besostri, ha curato la stesura dei quesiti referendari.

Martedì 23 aprile, alle ore 17:30, presso la sala stampa di Montecitorio, i promotori del referendum presenteranno agli organi d’informazione i quesiti referendari e la campagna per la raccolta delle firme. 


L’ufficio Stampa del Comitato Referendario Per La Rappresentanza

Perché OGGI un referendum sulla legge elettorale

Articolo in pdf scaricabile da QUI

Perché OGGI un referendum sulla legge elettorale

L’attuale legge elettorale, nota con il nomignolo Rosatellum, dal nome del suo ideatore, Ettore Rosato, è stata approvata nel 2017.

Il Parlamento che approvò il Rosatellum, con ben 8 voti di fiducia, fu l’ultimo dei tre parlamenti eletti con il cosiddetto Porcellum, che la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale in più punti. 


Sin dal 2017 iniziarono i tentativi di ottenere un giudizio d’incostituzionalità sulla nuova legge elettorale.

Per un referendum abrogativo del “Rosatellum”

con preghiera di diffondere fra tutti e tutte coloro che potrebbero darci una mano


Qualunque sia l’esito della riforma costituzionale promossa dal governo Meloni (riforma che prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio a cui sarebbe garantita la maggioranza assoluta del parlamento) è necessario che il prossimo parlamento sia eletto con una legge elettorale che non replichi gli aspetti incostituzionali presenti nella legge attuale.

Purtroppo, a causa dell'inerzia parlamentare, avere una nuova legge elettorale, conforme ai principi costituzionali, è possibile solo con referendum abrogativo.

Non resta, quindi, che utilizzare lo strumento del referendum abrogativo per cancellare dal "Rosatellum" gli elementi incostituzionali che impediscono l’esercizio di un voto libero, personale, diretto.

In questo modo,

  • nel caso la riforma costituzionale dovesse essere approvata definitivamente, si potranno mettere dei "paletti" per una nuova legge elettorale che non replichi gli attuali vizi d'incostituzionalità;

  • nell'auspicato caso che la riforma costituzionale sia respinta, ci garantiremmo la possibilità di non tornare a votare col Rosatellum.

I quesiti referendari sono ormai in dirittura d’arrivo e vogliamo che le firme siano raccolte entro l’estate affinché il referendum si possa svolgere entro la primavera 2025.

A tal fine, dobbiamo in breve tempo costituire tanti comitati locali per organizzare le necessarie attività.

Pertanto, invitiamo chiunque voglia collaborare a partecipare alla prossima delle riunioni che teniamo ogni lunedì alle 18:00, collegandosi al seguente link:


https://us06web.zoom.us/j/81868320780?pwd=kak3Pb8fdTgdon2BZpF8qyUiBsGLu5.1

ID riunione: 818 6832 0780
Codice d’accesso: CDC


Cortesemente, per ragioni tecniche, annunciate la vostra partecipazione.

Alleghiamo un breve documento politico che spiega le ragioni del referendum per modificare la vigente legge elettorale. Il documento si può scaricare in pdf da QUI.

Con l'augurio di poterne discutere presto insieme, inviamo i più cordiali saluti



Per la Rappresentanza <perlarappresentanza@gmail.com>

https://coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com/


Comitato per la rappresentanza e contro il rosatellum
in continuità e ricordo di Felice Carlo Besostri 

Un Referendum per cambiare la legge elettorale e restituire centralità e rappresentatività al Parlamento

Questo testo si può scaricare in pdf da QUI


Scelte politiche che arrivano da lontano sono ormai sfuggite di mano alle maggiori forze politiche parlamentari col risultato che la spasmodica ricerca della stabilità di governo ha condotto alla fine della rappresentatività del Parlamento e con essa è stata azzerata la democrazia rappresentativa.

Non possiamo restare inerti! Possiamo ancora fermarci e imboccare la via maestra, indicata dalla Costituzione nata dall’Antifascismo e dalla Resistenza, che impone il dovere inderogabile della solidarietà politica, economica e sociale, all’interno di una democrazia rappresentativa basata sulla centralità del Parlamento.


Dagli inizi degli anni novanta del secolo scorso il mondo politico ha scelto di sacrificare la rappresentatività del Parlamento per inseguire la cosiddetta “governabilità”. Il sacrificio della rappresentatività del Parlamento è giunto a un tale livello d’irragionevolezza da essere sanzionato dalla Corte costituzionale. L’attuale sistema elettorale, noto come rosatellum, replica aspetti d’incostituzionalità del famigerato porcellum! In breve, per riprendere le parole della Corte costituzionale (sentenza n.1/2014), alla totalità degli eletti manca il sostegno diretto degli elettori perché i partiti si sono sostituiti agli elettori nella scelta di coloro che dovrebbero rappresentare gli elettori.

Il ricordo di Felice Besostri della figlia Nathalie

 Questo saluto a Felice Besostri, mio padre, non può che iniziare con il ringraziamento a tutti i presenti oggi, oltre a coloro che hanno avuto la possibilità e la volontà di stargli accanto in queste ultime e difficili settimane: siete tutti parte del tessuto che ha costituito i suoi giorni, ed è bello pensare che in ciascuno vi sia una traccia del contatto con lui, sicché invece di morire, si moltiplica nella pluralità di punti di vista ed esperienze.

 


Felice Besostri è ancora con noi

Il 5 gennaio di quest’anno l’avvocato costituzionalista Felice Besostri ci ha lasciati. I suoi funerali (laici) si sono svolti sabato 13 gennaio, alle ore 14.45, presso le Onoranze Funebri TURATI, a Milano. 



E’ una perdita incolmabile. Grazie al suo tenace lavoro politico e giuridico, prima il famigerato "Porcellum", poi il pessimo “Italicum” arrivarono al giudizio della Corte Costituzionale ricevendo sonore bocciature.  Il suo contributo al lavoro del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale è stato prezioso, partecipando a tutte le campagne, a cominciare da quella che portò alla vittoria nel referendum popolare del 2016 contro lo stravolgimento della Costituzione voluto da Renzi. 

Presentazione di ricorsi alle Giunte per le elezioni delle Camere

In questa fase della nostra azione, noi facciamo pervenire alle Giunte per le Elezioni di Camera e Senato non più semplici reclami, ma veri e propri *ricorsi* contro la convalida della proclamazione di uno, o più, o anche tutti, i candidati proclamati eletti *nelle circoscrizioni in cui ognuno e ognuna di noi ha votato*.

Siete ancora in tempo a presentare il reclamo!

Non avete presentato il reclamo che abbiamo proposto nella giornata del 25 settembre 2022?

1) perché avete votato dall'estero per corrispondenza?

2) perché l'avete saputo solo dopo?

Potete farlo via posta. Avete tempo fino al 15 ottobre.

Ne sono stati presentati MIGLIAIA, ma più sono e meglio è.

Il 25 settembre tutti e tutte al seggio a presentare un reclamo!

 

PROTESTA CONTRO IL “ROSATELLUM”

PER UNA LEGGE ELETTORALE RISPETTOSA DELLA COSTITUZIONE!


Il 25 settembre andremo a votare con il cosiddetto “Rosatellum”, una legge elettorale che consideriamo per alcuni aspetti incostituzionale perché:

  • impedisce di scegliere i propri candidati a causa delle liste bloccate;

  • impedisce il voto disgiunto, per cui chi vota una lista bloccata di partito vota obbligatoriamente anche il candidato uninominale collegato che potrebbe non essere gradito o, nel caso delle coalizioni, potrebbe appartenere a un partito che non vorremmo rafforzare; invece, chi vota solo il candidato uninominale, automaticamente vota anche tutte le liste a esso collegato;

  • privilegia alcune minoranze linguistiche discriminandone altre;

  • discrimina i territori rendendo diseguale l’effetto del voto, il voto espresso in Calabria vale quasi la metà del voto espresso in Trentino-Alto Adige.

Elezioni politiche 2022 - il testo del reclamo


Il testo in formato stampabile si trova QUI 


reclamo e protesta

ai sensi degli artt. 74 e 87 T.U. Elezione Camera deputati, tutelato dall’art. 104, c. 5 del DPR 361/1957,

applicabile anche al Senato della Repubblica ex art. 27, d.lgs n. 533/1993

Elezioni politiche 2022 - come presentare il reclamo

Le istruzioni in formato stampabile si trovano QUI


ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO


  • Stampa DUE COPIE (una per la Camera ed una per il Senato) della protesta/reclamo che trovi all'indirizzo web http://www.terra32.it/rappresentanza/reclamoElezioni2022.pdf

  • se lo desideri, nella casella “ulteriori ed eventuali ragioni di reclamo” aggiungi quello che ritieni opportuno, altrimenti barra la casella;

  • completale con i tuoi dati e firmale entrambe;

  • portale al seggio elettorale con la tua tessera elettorale, un documento valido e il tuo Codice Fiscale.


Il testo del ricorso contro il Rosatellum

Il testo in formato stampabile si trova QUI

Gli allegati si trovano QUI 


TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

per tutela di diritto costituzionale fondamentale

Ricorrono

I Signori


[Nomi, cognomi, dati anagrafici di 9 elettori ed elettrici del Comune di Trieste - omissis]


rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avv.ti Felice C. BESOSTRI del Foro di Milano e Giovanni Ventura del Foro di Trieste, presso il quale è eletto speciale domicilio per la ricezione di ogni atto, notifica e/o comunicazione relativi al presente giudizio, come da procura speciale rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di PEC [omissis] e o al numero di fax [omissis],

ricorrenti

CONTRO

Perché un ricorso contro la legge elettorale

La legge elettorale non aiuta ad arrivare a fine mese o a ottenere una rapida prestazione sanitaria, ma la legge elettorale stabilisce le regole per rinnovare il Parlamento dove si decide sulla qualità della nostra vita. Pertanto, affermare “non m’interessa la legge elettorale” significa non curare i propri interessi perché dalla legge elettorale dipende tutto ciò che scandisce la nostra vita.


Nel 2017 è stata approvata una nuova legge elettorale, nota come Rosatellum, che, come le precedenti (Porcellum 2014 e Italicum 2017) già bocciate in più punti dalla Corte Costituzionale, impedisce la piena libertà di voto, calpesta il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti e compromette la rappresentatività del Parlamento, ancor più oggi dopo il taglio dei parlamentari. 

Percorsi di lettura

Rosatellum: antefatto e status quo - di Sergio Bagnasco

 

 - Perché il Rosatellum

illustra il motivo per cui si è resa necessaria una nuova legge elettorale dopo il referendum del 2016 sulla riforma Boschi-Renzi

  - Come funziona il Rosatellum

spiega i meccanismi della vigente legge elettorale mettendo in risalto gli aspetti critici

  - Cosa succederebbe se si votasse con il Rosatellum

 illustra le conseguenze in termini di perdita di rappresentatività del Parlamento se si votasse nuovamente con il Rosatellum dopo il taglio dei parlamentari

  - Il mito della stabilità di governo

 spiega che anche il Rosatellum è figlio della pretesa ormai trentennale di inseguire la stabilità di governo attraverso la legge elettorale (è un punto cruciale perché questo assunto è stato in modo apodittico fatto proprio dalla Corte costituzionale ed è alla base dei ragionamenti poco convincenti sviluppati dalla Corte con le sentenze 1/2014 e 35/2017)

 

Come si è arrivati alla Corte Costituzionale, e le risultanze degli interventi giurisdizionali

- di Sergio Bagnasco


 - I ricorsi contro la legge elettorale

introduce il tema onnipresente da 15 anni che vede le diverse leggi elettorali al centro di una complessa vicenda giudiziaria (singolare che un tema squisitamente politico diventi un tema giudiziario; un unicum in tutto il mondo democratico)

 - Entra la Corte

il tema elettorale giunge finalmente al giudizio della Corte e si illustra il difficile rapporto tra la Corte e il Potere legislativo, con le conseguenze che ne derivano

 - Le Coalizioni 

 - La soglia di sbarramento 

 - Il Premio 

 - Il Ballottaggio 

 - La Preferenza 

 - Le candidature multiple

sono i diversi aspetti che emergono dalle sentenze della Corte; ogni aspetto è affrontato in modo unitario per dare il quadro della situazione in cui ci troviamo

 - Cosa resta dopo decenni di ricerca della stabilità attraverso la legge elettorale? 

sorta di conclusione: dopo un iperattivismo legislativo, sul piano politico siamo al punto di partenza, ma con una serie di paletti piantati dalla Corte che rendono oggi la vicenda elettorale molto più preoccupante di quanto lo fosse nel 1993. Oggi, siamo molto vicini a una nuova legge Acerbo, vale a dire a un nuovo suicidio del Parlamento come quello che rese possibile nel 1923 una svolta totalitaria nel rispetto formale delle garanzie statutarie.

 

 

 


Perché il Rosatellum

 

Nel 2016, dopo la bocciatura della riforma costituzionale Boschi-Renzi e le dimissioni del governo, in tanti chiedevano le elezioni anticipate.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affidò invece a Paolo Gentiloni l’incarico di formare un nuovo governo spiegando che non era possibile andare a elezioni anticipate perché avevamo “per la Camera, una legge fortemente maggioritaria e, per il Senato, una legge del tutto proporzionale”. 

Peccato non abbia rilevato questa evidenza quando promulgò la legge, essendo un rischio implicito nell’approvazione e nella promulgazione della legge elettorale nota come Italicum. Questa nuova legge, infatti, riguardava la sola Camera dei deputati e aveva la sua ragione di esistere nell’ipotesi fosse stata approvata definitivamente la riforma costituzionale Boschi-Renzi che escludeva il Senato dal vincolo fiduciario col Governo e lo rendeva a elezione indiretta.

La Corte costituzionale aveva, infatti, affermato che una ragionevole alterazione della rappresentanza è accettabile solo se favorisce la stabilità di governo e maggioranze omogenee tra le due camere. Nulla di ciò è possibile se abbiamo due camere elettive, di cui una alterata da un premio di maggioranza, con due leggi profondamente diverse ed entrambe legate da vincolo fiduciario con l’esecutivo.

Il governo Gentiloni chiese la fiducia alle camere affermando che avrebbe lasciato al Parlamento ogni decisione sulla legge elettorale.

Il Parlamento preferì non partire dalle leggi esistenti, vale a dire il Porcellum per il senato privato del premio di maggioranza e con l'aggiunta della preferenza o dall’Italicum privato del ballottaggio, e puntò a una nuova legge elettorale giungendo dopo lunghi mesi di proposte all’approvazione mediante ripetuti voti di fiducia (meno male che il governo doveva starne fuori) a una legge elettorale mista passata alla storia con il nomignolo di Rosatellum dal nome del principale ideatore Ettore Rosato.

Così, il Parlamento, eletto nel 2013 con il Porcellum, dopo aver approvato l’Italicum – mai utilizzato – ha approvato nel 2017 una nuova legge elettorale, il Rosatellum, da tutti considerata transitoria e quindi come da tradizione ancora in vita.

Come funziona il Rosatellum

Il Rosatellum (legge n. 165/2017) è stato utilizzato per prima volta (e noi lavoriamo perché sia anche l’ultima) alle elezioni del 2018. Questa legge è stata poi modificata con legge n. 51/2019 per rendere la legge elettorale idonea a qualsiasi numero di parlamentari.

Il sistema elettorale vigente consiste in una legge elettorale mista, per 3/8 con collegi uninominali e 5/8 proporzionali; con listini bloccati (non è possibile esprimere una preferenza) e senza voto disgiunto tra lista proporzionale e collegio uninominale (in cui si aggiudica il seggio chi prende più voti).

Concorrono alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano a livello nazionale il 3%. Le coalizioni devono superare il 10% a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 3%. Le liste che fanno parte di una coalizione e non raggiungono l’1% dei consensi non concorrono al superamento della soglia di coalizione.

Un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale e in 5 collegi plurinominali, con la conseguenza che potrà risultare eletto in più collegi, al punto che la legge prevede anche il caso che si esauriscano tutti i candidati in un collegio e si debba ricorrere a candidati di altri collegi per assegnare il seggio.

L’elettore dispone di una sola scheda elettorale e può porre un segno solo su un candidato uninominale, o solo su una lista proporzionale o su un candidato uninominale e su una lista proporzionale a esso collegata, pena l’annullamento del voto.

La conseguenza di questo impianto legislativo è la sistematica violazione della volontà dell’elettore.

Infatti, chi vota solo un candidato uninominale, vota anche le liste a esso collegate; chi vota solo una lista proporzionale, senza poter scegliere all’interno della lista, vota anche il candidato uninominale. Chi vota candidato uninominale e una lista plurinominale collegata, sa solo che concorre a eleggere il candidato uninominale ma non sa chi concorre a eleggere nella quota proporzionale.

Ogni voto, infatti, ai fini della ripartizione dei 5/8 dei seggi finisce in un totalizzatore nazionale, poi l’assegnazione alle liste sarà effettuata in base alla classifica nazionale. Ne consegue che un voto dato alla lista X a Brescia concorre a consentire alla lista il superamento della soglia di sbarramento e in caso positivo ad avere degli eletti che però potrebbero essere a Bari perché lì la lista X ha preso più voti.

La tesi delle liste corte e bloccate che garantirebbero la conoscibilità dei candidati e con essa la scelta, è con evidenza priva di qualsiasi pregio culturale perché bisognerebbe conoscere tutti i candidati d’Italia. In ogni caso, conoscere non significa scegliere e nemmeno apprezzare.

Per quanto esposto, risulta evidente che il voto NON E’ UGUALELIBERO, DIRETTO e PERSONALE, come richiesto dalla Costituzione (articoli 48, 56 e 58).

La ripartizione dei seggi avviene, infatti, verificando quali sono le coalizioni che hanno raggiunto il 10% e quindi assegnando a esse un numero di seggi corrispondente alla cifra elettorale; poi si ripete l’operazione con le liste non coalizzate che hanno raggiunto il 3%.

La conseguenza è che se una coalizione è composta dalle liste A – B – C – D – E dove A prende il 4% dei consensi, B e C ciascuna il 2,5%, D l’1,5% e infine E lo 0,8%, questa coalizione ha una cifra elettorale pari a 10,5% (ottenuta sommando i consensi di A, B, C e D, mentre E non partecipa perché è sotto l’1%) ma tutti i seggi andranno alla lista A in quanto è l’unica ad aver superato il 3%.

Chi ha votato un partito finisce contro la sua volontà a ingrassare un altro partito. Effetto palesemente incostituzionale e anche irragionevole dal momento che il Rosatellum non richiede che una coalizione abbia un programma comune e un capo politico unico. Le coalizioni elettorali non hanno alcun vincolo e ogni partito anche se coalizzato può fare le scelte politiche che preferisce.

La Lega, alleata con FI e FdI, sostenne il governo con il M5S mentre i suoi alleati elettorali restarono all’opposizione; adesso FdI è all’opposizione del governo Draghi mentre gli altri alleati sono al governo.

Questo meccanismo produce un sistematico slittamento del voto da un partito all’altro, da una lista proporzionale al candidato uninominale e viceversa, rendendo il voto diseguale e indiretto, in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione. Un partito coalizzato che prende gli stessi voti di un partito non coalizzato può così ottenere una quantità di seggi molto superiore a quella che gli spetterebbe in base alla propria cifra elettorale.

La mancanza del voto disgiunto tra candidato uninominale e lista proporzionale rende il voto non libero. Infatti, l’elettore che non gradisce il candidato uninominale può votare la sola lista proporzionale, ma il suo voto sarà conteggiato anche ai fini dell’elezione del candidato uninominale. Abbiamo quindi una sorta di consenso tacito a favore del candidato uninominale qualunque sia il voto espresso.

L’impossibilità di scegliere tra i candidati produce un Parlamento di nominati e priva l’elettore del proprio diritto di scelta dei propri rappresentanti.

La legge elettorale vigente è per queste ragioni in forte odore di incostituzionalità, soprattutto per la mancanza del voto disgiunto tra candidato uninominale e listino proporzionale e per l’impossibilità di esprimere una preferenza, cosicché sono gli organi di partito, attraverso le pluri-candidature e l’ordine di presentazione in lista, a decidere chi potrà accedere al seggio parlamentate e proprio per questo ancora una volta i cittadini stanno ricorrendo allo strumento del ricorso per ripristinare il proprio diritto di scegliere i propri rappresentanti.

  

Cosa succederebbe se si votasse adesso con l'attuale legge elettorale?

 

La riduzione dei parlamentari in combinazione con la vigente legge elettorale accentua la distorsione maggioritaria originaria del Rosatellum, comprimendo il pluralismo e la rappresentatività del Parlamento, massima espressione della sovranità popolare, in modo particolare al Senato.

Alle prossime elezioni andrebbero eletti 400 deputati e 200 senatori e con il sistema vigente avremmo che alla Camera del Deputati, tolti i deputati riservati alla circoscrizione estero (8) e tolto quello riservato alla Valle d’Aosta (1), rimarrebbero 391 deputati da distribuire tra uninominale e plurinominale nelle 27 circoscrizioni.

I deputati eletti nei collegi uninominali sarebbero 147; quelli eletti con il proporzionale 244.

La circoscrizione Piemonte 1, per esempio, avrebbe 15 deputati da eleggere; 9 con il proporzionale e 6 con il maggioritario.

Ne consegue che nel proporzionale la soglia naturale per avere un eletto sarebbe pari all’11,11%; sotto questa soglia occorre fare affidamento ai resti. Situazioni analoghe o peggiori si verificherebbero in tante altre circoscrizioni.

Al Senato, con 74 seggi uninominali su complessivi 200, la situazione sarebbe ancora più critica perché i seggi sono assegnati su base regionale e una regione come il Piemonte avrebbe solo 14 senatori da eleggere, di cui solo 9 con il proporzionale (soglia naturale 11,11%). 

Con questo sistema elettorale, la coalizione che in modo uniforme su tutto il territorio nazionale viaggia intorno al 40% può aggiudicarsi la maggioranza assoluta dei seggi e addirittura arrivare ben oltre il 60% dei seggi se i maggiori competitor non dovessero coalizzarsi.

Se si considera che nel nostro sistema chi ha la maggioranza assoluta del Parlamento controlla l'esecutivo, può esprimere il Presidente della Repubblica, può riscrivere i regolamenti parlamentari riducendo i già labili spazi concessi alle opposizioni, può esercitare un forte controllo sulla Corte Costituzionale, può modificare la Costituzione senza la certezza di un referendum confermativo, che in ogni caso non si tiene se la revisione è approvata dai 2/3 del Parlamento ... sono evidenti i rischi per la democrazia parlamentare e le garanzie costituzionali.

Il mito della stabilità di governo

 Anche il Rosatellum è nato inseguendo il mito della stabilità di governo, sebbene la logica, la Costituzione e la storia dimostrino che la stabilità di governo non dipende dalla legge elettorale, che serve a trasformare i voti in seggi sulla base di un modello matematico, ma dal sistema istituzionale nel suo insieme.

Nel nostro sistema l’esecutivo deve avere la fiducia delle due camere, che per previsioni costituzionali hanno diversi elettorati e diversi metodi di assegnazione dei seggi; pertanto, la probabilità di avere maggioranze differenti tra le due camere o di non avere una maggioranza precostituita in una o entrambe le camere sono esiti che possiamo considerare inefficienti, ma pienamente conformi alla Costituzione e quindi eliminabili solo modificando la Costituzione. 

Inoltre, in un sistema in cui è sempre possibile in Parlamento formare una nuova maggioranza, è velleitario pensare che una legge elettorale possa produrreil governo scelto dagli elettori” senza una profonda riforma costituzionale.

Con il Mattarellum (legge elettorale mista per il 75% con collegi uninominali, approvata nel 1993), abbiamo votato nel 1994, 1996 e 2001, con il risultato di avere in 12 anni 3 legislature, 8 esecutivi e 5 diversi Presidenti del Consiglio.

Con il Porcellum approvato nel 2005 (legge elettorale proporzionale con premio del 55% dei seggi al primo classificato alle elezioni per la Camera e al Senato al primo classificato in ogni Regione) abbiamo votato nel 2006, 2008, 2013 con il risultato di avere in 12 anni 3 legislature, 6 esecutivi e 6 diversi presidenti del consiglio.

Con entrambe le leggi abbiamo avuto cambi di maggioranza, i famosi ribaltoni, forze politiche nate in Parlamento e mai votate dagli elettori, il trionfo del trasformismo e dei voltagabbana …

Adessso, con il Rosatellum, siamo già a 3 esecutivi con 2 diversi presidenti del consiglio, ma potremmo dire 3 presidenti perché il Conte 2 per metamorfosi non è lo stesso Conte che esaltava Trump e i decreti sicurezza …

Il risultato è sempre stato una profonda alterazione della rappresentatività del Parlamento senza ottenere alcuna stabilità di governo.

Il risultato è stato aver premiato le coalizioni che nel nostro sistema diventano invito alla frammentazione perché non c’è corrispondenza tra come le forze politiche si presentano alle elezioni e come si collocano in Parlamento.

Prendiamo la prima maggioranza nata dopo le elezioni del 2018: governo Conte sostenuto da M5S e Lega.

La Lega era in coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia.  Grazie a questa coalizione La Lega ottenne la bellezza di 50 deputati e 21 senatori  eletti nel maggioritario. Elettori di FI e FdI votarono quei candidati leghisti per dare forza a un progetto politico di centro-destra, ma grazie a questi parlamentari leghisti eletti nei collegi uninominali la Lega ha potuto formare la maggioranza con il M5S.

In cosa consiste il valore positivo della coalizione se dopo il voto la coalizione non esiste più ma esistono i singoli gruppi parlamentari?

Che fine fa la volontà dell’elettore che ha votato un candidato di coalizione per dare forza a un progetto politico, se poi il suo voto serve una causa diversa da quella sostenuta dalla coalizione?

Nel nostro sistema, favorire la formazione di una coalizione significa alterare la rappresentatività del Parlamento senza rafforzare stabilità e governabilità.

Alle elezioni del 2013, il premio consentì al centrosinistra di avere la maggioranza alla Camera, ma non al Senato; nacque una maggioranza tra avversari con addirittura nuove forze politiche mai votate dagli elettori.

Nel 2013, la coalizione di centrosinistra, “Italia Bene Comune”, si sfaldò e SEL, che ne faceva parte, passò all’opposizione, ma la sua consistenza parlamentare aveva avuto un gran beneficio dal premio.

Le coalizioni e il premio hanno sempre prodotto una profonda alterazione dei rapporti di forza tra le diverse componenti politiche in Parlamento, senza ottenere alcuna stabilità di governo.

Inutile e dannoso inseguire la stabilità di governo con la legge elettorale senza alcuna coerenza con il sistema istituzionale che è pur sempre incentrato sul governo parlamentare.

I RICORSI CONTRO LE LEGGI ELETTORALI

 

Negli ultimi anni il Parlamento ha approvato diverse leggi elettorali per il rinnovo del Parlamento che hanno dato un intenso lavoro alla Corte costituzionale e al sistema giudiziario nel suo insieme, giacché non è possibile accedere al giudizio della Corte senza passare per un Tribunale. 

Il cosiddetto Porcellum arrivò al vaglio della Corte dopo una lotta giudiziaria durata anni. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12060/2013, riconobbe che la legge elettorale del 2005 presentava rilevanti e non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale. Nelle motivazioni con cui rimette il giudizio alla Corte Costituzionale, la Cassazione accolse i rilievi riguardo a premio di maggioranza alla Camera, premio di maggioranza al Senato, liste bloccate che delegano agli organi di partito l’effettiva selezione dei parlamentari; respinse, invece, i rilievi relativi all’indicazione del candidato premier poiché ritenne che questa non fosse lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica, perché in teoria libero di affidare l'incarico di formare il governo a persona diversa da quella che la coalizione vincente aveva indicato.

Si trattava di contestazioni già da tanti giuristi sollevate nel 2005, al tempo della discussione del Porcellum in Parlamento, ma nonostante quelle evidenze la legge fu promulgata e il centrosinistra che vinse nel 2006 le elezioni non fu capace di sbarazzarsi di quella legge, sebbene avesse in campagna elettorale promesso di farlo.

L’aspetto più significativo dell’operato della Cassazione sta proprio nell’aver riconosciuto la natura incidentale della verifica di legittimità costituzionale.

Per la Cassazione non era condivisibile la tesi secondo la quale quanto previsto dalla legge elettorale rientrasse esclusivamente nell’ampio potere discrezionale del legislatore. La tesi della totale discrezionalità del legislatore, infatti, produrrebbe un vulnus gravissimo per l’ordinamento democratico poiché la legge fondamentale per il funzionamento della democrazia sarebbe sottratta al giudizio di costituzionalità.

La palla passò alla Corte Costituzionale e una eventuale dichiarazione di inammissibilità avrebbe comportato che la legge elettorale sarebbe stata sottratta al giudizio di costituzionalità, tesi molto ardita da sostenere, non solo per quanto affermato dalla Cassazione, ma anche perché la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria.

Possiamo accettare che su una legge fondamentale per la formazione del Parlamento possa gravare il dubbio d’incostituzionalità? Si può ritenere che la conformità alla Costituzione si limiti al rispetto dei pochi requisiti richiesti? Età per l’accesso alle cariche elettive, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici? Certamente no.

La Corte Costituzionale decidendo per l’ammissibilità del ricorso ci offriva due possibili scenari: o il Porcellum era conforme alla Costituzione o non era conforme Costituzione.

Se il Porcellum fosse stato ritenuto costituzionale, avrebbe significato che il nostro regime è per costituzione una partitocrazia. Tutto rientrerebbe nel potere discrezionale del legislatore. Come dire, parola di legislatore parola di Re!

Se il Porcellum fosse stato ritenuto non costituzionale, avrebbe significato che il nostro regime è gravemente deficitario di garanzie e contrappesi, tant’è da consentire non solo che ben tre parlamenti siano stati eletti sulla base di una legge incostituzionale, ma addirittura che il Parlamento eletto nel 2013 con una legge nel 2014 dichiarata incostituzionale, proprio negli aspetti che hanno determinato i rapporti di forza tra le forze politiche, potesse restare in carica fino al 2018 e addirittura approvare una corposa riforma costituzionale, respinta solo grazie al voto referendario, e a forza di voti di fiducia ben due nuove leggi elettorali, di cui una censurata dalla Corte senza nemmeno essere mai stata applicata. Una situazione che ha consentito un’autentica macelleria dei principi della rappresentanza parlamentare.

Oggi siamo ancora nella stessa situazione: l’ultimo Parlamento partorito dal Porcellum ha prodotto prima il famigerato Italicum e poi non contento il Rosatellum, che ripropone aspetti già censurati dalla Corte. Per questo, anche il Rosatellum è oggetto di ricorsi e ci auguriamo che qualche Tribunale accolga il ricorso affinché la legge elettorale vigente possa essere analizzata dal punto della legittimità costituzionale, dato che la valutazione politica è unanime: è una pessima legge che però gli interessi di parte non consentono di superare, esattamente come avvenne  con il Porcellum.

ENTRA LA CORTE

Nella situazione italiana, in cui dal 1993 siamo in perenne viaggio verso una meta ignota e le leggi elettorali si confezionano in base agli interessi delle fazioni politiche di volta in volta al governo, ma sempre senza alcuna attenzione per il sistema istituzionale, se non in aperto conflitto con  esso, e nella totale distrazione degli organi di garanzia, che non si comprende bene di cosa sarebbero garanti, è altissimo il rischio che la Corte assuma una decisione politica, non nel senso spregevole di sentenza di parte deliberatamente assunta contro un’altra parte, ma nel senso di avvertire il peso di una decisione in un contesto politico gracile in cui da anni i partiti si confrontano improduttivamente.

D’altra parte, le sentenze della Suprema Corte sono inevitabilmente politiche, nel senso che devono accertare la compatibilità di una legge con i principi giuridici e pre-giuridici che la collettività ha posto alla base della propria esistenza. E tutto ciò non è “apolitico, come dimostra il lungo, difficoltoso e incompleto cammino per attuare la Costituzione.

Non va in ogni caso sottovalutato l’aspetto più critico dell’attività della Corte Costituzionale, vale a dire il rapporto con il potere legislativo.

Decenni di storia e di sentenze dimostrano la diffusa latitanza del Parlamento nei confronti delle sentenze della Suprema Corte. Si pensi alla vicenda radiotelevisiva su cui il Parlamento ha letteralmente fatto carta straccia delle sentenze della Corte. Stessa sorte è toccata alla materia elettorale. Il Parlamento ha, infatti, ignorato tutti i moniti sin dal 2008 rivolti dalla Corte al legislatore sul Porcellum.

Con la sentenza n. 15 del 2008, che riguardava l’ammissibilità di un referendum abrogativo sulla legge elettorale, la Corte lanciò un primo monito al legislatore segnalando “l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.

Sempre nel 2008 con la sentenza n. 16 si replicò con riferimento al premio di maggioranza regionale previsto al Senato.

Il 12 aprile 2013, nel corso dell’incontro annuale con la stampa, il Presidente della corte lamentò la difficoltà di dialogo “proprio con il soggetto che della corte dovrebbe essere il naturale interlocutore, e cioè il legislatore”.

Con la sentenza n. 1/2014 la Corte costituzionale censurò importanti previsioni della legge elettorale, ma allo stesso tempo introdusse nel dibattito politico delle mine vaganti che hanno reso tutto ancora più incerto e problematico.

Così, dopo la bocciatura del Porcellum, il Parlamento ha prodotto la più incredibile legge elettorale della storia italiana: l’Italicum, una legge elettorale che trasformava la competizione per eleggere i rappresentanti politici del popolo italiano in una competizione per decidere quale partito dovesse governare, trasformando con certezza matematica una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta, pur rimanendo sulla carta il nostro sistema costituzionale imperniato sul governo parlamentare.

L'Italicum fu approvato e promulgato a dispetto del fatto che la Corte costituzionale avesse affermato che una alterazione della rappresentanza è accettabile solo per favorire la stabilità di governo e maggioranze omogenee tra le due camere. Presupposto indispensabile dell’Italicum, che riguardava la sola Camera dei Deputati, era l’approvazione definitiva della revisione costituzionale Boschi-Renzi, che ancora era in alto mare quando la legge elettorale fu promulgata.

L’approvazione e promulgazione di quella legge elettorale fu oggettivamente un autentico azzardo istituzionale perché  qualora la riforma costituzionale non fosse stata confermata entro il primo luglio 2016, ci saremmo ritrovati con due camere ancora direttamente elettive ma con sistemi elettorali estremamente diversi: la Camera con premio di maggioranza al 55% dei seggi e ballottaggio, qualora nessuna lista raggiungesse al primo turno il 40% e il Senato con possibilità di formare coalizioni (proibite alla Camera) e sistema proporzionale con preferenza e alte soglie di sbarramento, rendendo nei fatti assurdo procedere con lo scioglimento delle camere. Un azzardo che conferma quanto nel nostro sistema la vistosa carenza di contrappesi e garanzie contribuisca a produrre l’affossamento della responsabilità della funzione sotto il peso delle contingenze politiche. Avvenne così quando fu promulgato il Porcellum, lo stesso copione si ripeté con l’Italicum e con il Rosatellum, approvato nel 2017 con raffiche di voti di fiducia che non avevano ragione istituzionale di esistere.

Ciò premesso, non c’è alcun dubbio sul fatto che le sentenze della Corte Costituzionale n. 1/2014 sul Porcellum e n. 35/2017 sull’Italicum  hanno fissato dei paletti importanti, ma allo stesso tempo non hanno risolto alcun problema, rendendo ancora più intricato il dibattito politico che si trascina dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso.

Per semplicità di comprensione, analizzeremo nei successivi articoli le sentenze della Corte Costituzionale su Porcellum e Italicum in modo tematico per non perderci nell’intreccio dei temi politici, istituzionali e giuridici.

LE COALIZIONI

Le coalizioni rappresentano una “novità”, premiata e incentivata, nel nostro sistema elettorale sin dal 1993 quando fu approvato il Mattarellum. La Corte non si è mai espressa sulle coalizioni, limitandosi ad avvalorare la tesi secondo cui le coalizioni contribuirebbero alla stabilità di governo.

Tesi affermata in modo apodittico, non supportata da argomentazioni e in ogni caso tesi che crolla alla verifica con la realtà, di cui tutti dovrebbero tener conto senza indulgere troppo con le astratte speculazioni.

Le coalizioni hanno solo la nascita della maggioranza, senza impedire che altre maggioranze e altri governi potessero formarsi. Quindi, le coalizioni producono con assoluta certezza l’alterazione dei rapporti di forza tra le componenti politiche e della rappresentatività del Parlamento.

Nella realtà, favorire la nascita di un governo non significa garantirne la stabilità perché una maggioranza può frantumarsi provocando la nascita di nuove maggioranze e nuovi governi, cosicché premiare le coalizioni garantisce solo l’alterazione della rappresentatività del Parlamento.

Se per instabilità di governo s’intende la caducità degli esecutivi, allora nessuno può ignorare che l’Italia è caratterizzata da governi di coalizione in cui i partiti elettoralmente minori hanno un potere sproporzionato e spesso sono causa delle cadute dei governi, talvolta però i governi cadono o hanno vita tormentata per il conflitto tra le correnti interne al partito di maggioranza relativa. In questa situazione, non si risolve il problema dell’instabilità favorendo la formazione di coalizioni prima del voto: i partiti faranno dopo il voto ciò che hanno sempre fatto. E’ sul sistema costituzionale che bisogna intervenire per superare il limite intrinseco dei governi di coalizione, dove nulla conta se le coalizioni sono nate prima del voto o dopo.

Era prevedibile che incentivare la formazione di coalizioni, avrebbe prodotto coalizioni eterogenee per sottrarre all’avversario il privilegio di formare il governo. 

Nel 2014, quando la Corte ha valutato il Porcellum, era osservabile che le coalizioni erano sempre implose provocando ribaltoni e nuove maggioranze spesso nate con la formazione di nuove forze parlamentari mai votate dagli elettori. 

Era successo così con  il primo governo Berlusconi, quando la Lega uscì dalla maggioranza, successe la stessa cosa dopo la caduta del primo governo Prodi e la nascita del governo D’Alema e poi ancora con la fine del governo Prodi II e con la nascita del governo Monti nato dall’implosione della coalizione che sosteneva il governo Berlusconi IV.

Tutto ciò era noto alla Corte Costituzionale e i giudici dovrebbero tener conto della realtà che le leggi contribuiscono a determinare.

Favorire le coalizioni significa indurre i Partiti a presentarsi insieme solo per avere dei vantaggi a spese di altri Partiti che decidono di correre da soli.

In cosa consiste il valore positivo della coalizione se dopo il voto la coalizione non esiste più ma esistono i singoli gruppi parlamentari?

Che fine fa la volontà dell’elettore che ha votato una coalizione per dare forza a un progetto politico, se poi il suo voto serve una causa diversa da quella sostenuta dalla coalizione?

Nel sistema vigente, ad esempio, tutte le liste coalizzate che prendono più dell’1% ma meno del 3% ingrassano le altre liste della coalizione che hanno raggiunto il 3% e quindi concorrono alla ripartizione dei seggi.

Ciò comporta che l’elettore che vota la lista A coalizzata con B e C potrebbe finire per far ottenere più seggi a B e C qualora A non dovesse raggiungere il 3%, evento che nelle elezioni del 2018 si è verificato con entrambe le coalizioni in pista.

Il voto diventa indiretto e diseguale

Indiretto perché in realtà gli elettori non scelgono i propri rappresentanti (quindi voto non personale) ma danno ai partiti il potere di scegliere chi mandare in parlamento in base ai consensi ottenuti o trasmessi da altre liste. 

Diseguale perché un partito coalizzato potrebbe avere più seggi di un altro partito non coalizzato pur prendendo lo stesso numero di voti proprio perché tutti i voti dati alle liste che prendono più dell’1% e meno del 3% sono trasferiti alle liste di coalizione che raggiungono il 3%.

La Costituzione però prescrive che il voto deve essere eguale e diretto (articoli 48, 56 e 58).

LA SOGLIA DI SBARRAMENTO

La previsione di soglie di sbarramento “sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità” (Corte cost. sentenza n. 193/2015).

Nella sentenza n. 35/2017, leggiamo che per la Corte costituzionale “non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi. Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l’esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un’opposizione non eccessivamente frammentata”.

Per la Corte costituzionale la legge elettorale sottoposta al suo giudizio ha anche il compito di disciplinare il “sistema politico-partitico”. Non si comprende come dal momento che tanto il Porcellum quanto l’Italicum e il vigente Rosatellum sono leggi elettorali finalizzate a determinare i criteri per trasformare i voti in seggi, a stabilire le regole per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati, il deposito dei programmi … e quindi senza alcuna possibilità di disciplinare il sistema dei partiti perché quelle leggi elettorali non definiscono come devono essere selezionati i candidati, come si approva un programma, come si decidono le alleanze, quali sono le funzioni dei partiti …

Singolare anche la preoccupazione di non frammentare l’opposizione, trascurando che con le soglie di sbarramento si ottiene il risultato di escludere forze politiche che non sono in sintonia con i principali schieramenti e quindi si riduce il pluralismo. 

Nelle elezioni del 2008, le soglie tennero fuori dal parlamento tanto La Sinistra Arcobaleno, quanto il Partito Socialista e la Destra Tricolore e altre liste provocando una dispersione di voti validi pari a 3,5 milioni su un totale di 36,5 milioni di voti validi, quasi il 10%. 

La crisi delle due maggiori coalizioni, formatesi in occasione delle elezioni del 2006, produsse frammentazione politica al punto che nel 2006 le due principali coalizioni raccolsero il 99,5% dei voti validi e nel 2008 le prime due coalizioni con la stessa legge elettorale si fermarono all’84%, con aumento dell’astensione e della dispersione dei voti.

Le soglie di sbarramento costituiscono un incentivo alle alleanze, ma contribuiscono anche all’astensione, alla dispersione di voti e alla compressione del pluralismo mentre non servono a ridurre la frammentazione politica, quando tra le forze politiche manca il dialogo e prevalgono gli elementi di differenziazione. 

Non a caso, dal 1994, prime elezioni con sistema prevalentemente maggioritario, assistiamo all'esplosione delle sigle partitiche che affollano le schede elettorali e contemporaneamente cresce la dispersione di voti e l'astensionismo.

Nel 2013, ultime elezioni con sistema elettorale dotato di premio elettorale e soglie di sbarramento, avevamo una infinità di candidati premier e liste politiche con una quantità spaventosa di voti dispersi. La sola coalizione di centro-destra era composta da 8 liste di cui 5 rimaste sotto l'1%. Nella coalizione formatasi intorno a Monti, l'UDC non arrivò al 2% e Futuro e Libertà fermatasi allo 0,47% non ottenne alcun eletto. Stessa sorte per Rivoluzione Civile di Ingroia, Fare per fermare il declino di Giannino, il Partito comunista dei lavoratori di Ferrando ... 

Come si può di fronte a questa realtà affermare che le soglie di sbarramento evitano la frammentazione della rappresentanza politica e contribuiscono alla governabilità?

Nel 2018, svoltesi con il vigente Rosatellum, 2,6 milioni di voti validi su circa 32,5 sono rimasti senza rappresentanza diretta, ingrassando le forze politiche ammesse alla ripartizione dei seggi. Dato non trascurabile se poi consideriamo che un altro 4,34% ha votato scheda bianca o nulla!

Se poi dedichiamo un po’ di attenzione al Senato, che la Costituzione (art. 57) vorrebbe eletto su base regionale, ci rendiamo conto che la soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale rende impossibile che forze politiche forti a livello regionale possano avere una rappresentanza a livello nazionale. Una forza politica locale, potrebbe anche avere il 10% in una regione, ma se non rappresenta il 3% a livello nazionale, resta esclusa.

L’eventualità indicata è tutt’altro che fantasiosa essendo esattamente quel che è ripetutamente successo a forze politiche radicate in alcuni territori ma poco rilevanti in ambito nazionale. Nel 1983 la Liga Veneta raccolse appena lo 0,29% dei voti a livello nazionale ma ottenne un seggio al Senato in Veneto perché lì rappresentava il 3,68% dei voti validi espressi. Nel 1992 la lista Per la Calabria valeva a livello nazionale appena lo 0,43% ma in Calabria ottenne 2 senatori perché lì rappresentava il 15,21% dei voti validi e la terza forza politica regionale. Oggi, con la normativa vigente, questa lista non parteciperebbe alla ripartizione dei seggi senatoriali, escludendo così il 15% dei votanti calabresi.

L’elezione su base regionale del Senato ha la finalità di dare voce a forze politiche e sociali rilevanti nei territori regionali. Si tratta di una componente importante del pluralismo e dell’autonomismo non a caso valorizzato dall’art 5 della Costituzione laddove afferma “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.

Sarebbe utile che tutti a qualsiasi livello considerassero la realtà dei fatti senza abbandonarsi alle astrazioni speculative e aprioristiche che sfidano le leggi della logica.