LE COALIZIONI

Le coalizioni rappresentano una “novità”, premiata e incentivata, nel nostro sistema elettorale sin dal 1993 quando fu approvato il Mattarellum. La Corte non si è mai espressa sulle coalizioni, limitandosi ad avvalorare la tesi secondo cui le coalizioni contribuirebbero alla stabilità di governo.

Tesi affermata in modo apodittico, non supportata da argomentazioni e in ogni caso tesi che crolla alla verifica con la realtà, di cui tutti dovrebbero tener conto senza indulgere troppo con le astratte speculazioni.

Le coalizioni hanno solo la nascita della maggioranza, senza impedire che altre maggioranze e altri governi potessero formarsi. Quindi, le coalizioni producono con assoluta certezza l’alterazione dei rapporti di forza tra le componenti politiche e della rappresentatività del Parlamento.

Nella realtà, favorire la nascita di un governo non significa garantirne la stabilità perché una maggioranza può frantumarsi provocando la nascita di nuove maggioranze e nuovi governi, cosicché premiare le coalizioni garantisce solo l’alterazione della rappresentatività del Parlamento.

Se per instabilità di governo s’intende la caducità degli esecutivi, allora nessuno può ignorare che l’Italia è caratterizzata da governi di coalizione in cui i partiti elettoralmente minori hanno un potere sproporzionato e spesso sono causa delle cadute dei governi, talvolta però i governi cadono o hanno vita tormentata per il conflitto tra le correnti interne al partito di maggioranza relativa. In questa situazione, non si risolve il problema dell’instabilità favorendo la formazione di coalizioni prima del voto: i partiti faranno dopo il voto ciò che hanno sempre fatto. E’ sul sistema costituzionale che bisogna intervenire per superare il limite intrinseco dei governi di coalizione, dove nulla conta se le coalizioni sono nate prima del voto o dopo.

Era prevedibile che incentivare la formazione di coalizioni, avrebbe prodotto coalizioni eterogenee per sottrarre all’avversario il privilegio di formare il governo. 

Nel 2014, quando la Corte ha valutato il Porcellum, era osservabile che le coalizioni erano sempre implose provocando ribaltoni e nuove maggioranze spesso nate con la formazione di nuove forze parlamentari mai votate dagli elettori. 

Era successo così con  il primo governo Berlusconi, quando la Lega uscì dalla maggioranza, successe la stessa cosa dopo la caduta del primo governo Prodi e la nascita del governo D’Alema e poi ancora con la fine del governo Prodi II e con la nascita del governo Monti nato dall’implosione della coalizione che sosteneva il governo Berlusconi IV.

Tutto ciò era noto alla Corte Costituzionale e i giudici dovrebbero tener conto della realtà che le leggi contribuiscono a determinare.

Favorire le coalizioni significa indurre i Partiti a presentarsi insieme solo per avere dei vantaggi a spese di altri Partiti che decidono di correre da soli.

In cosa consiste il valore positivo della coalizione se dopo il voto la coalizione non esiste più ma esistono i singoli gruppi parlamentari?

Che fine fa la volontà dell’elettore che ha votato una coalizione per dare forza a un progetto politico, se poi il suo voto serve una causa diversa da quella sostenuta dalla coalizione?

Nel sistema vigente, ad esempio, tutte le liste coalizzate che prendono più dell’1% ma meno del 3% ingrassano le altre liste della coalizione che hanno raggiunto il 3% e quindi concorrono alla ripartizione dei seggi.

Ciò comporta che l’elettore che vota la lista A coalizzata con B e C potrebbe finire per far ottenere più seggi a B e C qualora A non dovesse raggiungere il 3%, evento che nelle elezioni del 2018 si è verificato con entrambe le coalizioni in pista.

Il voto diventa indiretto e diseguale

Indiretto perché in realtà gli elettori non scelgono i propri rappresentanti (quindi voto non personale) ma danno ai partiti il potere di scegliere chi mandare in parlamento in base ai consensi ottenuti o trasmessi da altre liste. 

Diseguale perché un partito coalizzato potrebbe avere più seggi di un altro partito non coalizzato pur prendendo lo stesso numero di voti proprio perché tutti i voti dati alle liste che prendono più dell’1% e meno del 3% sono trasferiti alle liste di coalizione che raggiungono il 3%.

La Costituzione però prescrive che il voto deve essere eguale e diretto (articoli 48, 56 e 58).

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