Elezioni politiche 2022 - come presentare il reclamo

Le istruzioni in formato stampabile si trovano QUI


ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO


  • Stampa DUE COPIE (una per la Camera ed una per il Senato) della protesta/reclamo che trovi all'indirizzo web http://www.terra32.it/rappresentanza/reclamoElezioni2022.pdf

  • se lo desideri, nella casella “ulteriori ed eventuali ragioni di reclamo” aggiungi quello che ritieni opportuno, altrimenti barra la casella;

  • completale con i tuoi dati e firmale entrambe;

  • portale al seggio elettorale con la tua tessera elettorale, un documento valido e il tuo Codice Fiscale.


Se hai necessita’ di chiarimento ed approfondimenti potrai trovare tutta la documentazione sulla legge elettorale ed i ricorsi presentati sul Blog: https://coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com/ o scrivere direttamente una email a per.la.rappresentanza@gmail.com


SE VOTERAI:

Dopo aver votato quando consegni le schede rivolgiti al Presidente e/o al Segretario di seggio e dichiara: "Intendo presentare un reclamo perche’ ritengo incostituzionale la vigente legge elettorale Rosatellum e chiedo che siano allegati ai rispettivi verbali del voto per Camera e Senato i documenti da me sottoscritti”.


SE NON INTENDI VOTARE:

Presenta la tessera elettorale ed il tuo documento di identita’ ed al momento della consegna delle schede non le prendere e dichiara: "non Intendo votare e presento un reclamo perche’ ritengo incostituzionale la vigente legge elettorale Rosatellum e chiedo che siano allegati ai rispettivi verbali del voto per Camera e Senato i documenti da me sottoscritti”.


In entrambe i casi la corretta gestione dei verbali è infatti competenza specifica del Segretario del Seggio ed a lui dovete rivolgervi per la verbalizzazione, e non al Presidente. È il Segretario che risponde direttamente, di fronte alla Legge, dell’eventuale non verbalizzazione della protesta/reclamo agli Ufficiali Giudiziari, non il Presidente.


DOPO AVER PRESENTATO IL RECLAMO:

Per dare più forza a questa iniziativa sarebbe molto utile che ci comunicassi la tua adesione a questa email , indicando in che comune hai votato per.la.rappresentanza@gmail.com


ULTERIORI ISTRUZIONI IN CASO DI PROBLEMI:

Se da parte del Presidente, del Segretario o di chi per esso, vengono frapposte difficoltà nel recepimento e verbalizzazione del reclamo, chiedi di poter parlare direttamente con il Segretario:

  • non reagire in alcun modo, non alzare la voce o metterti a discutere, per evitare di essere accusato di turbativa elettorale e mostra il testo degli articoli di legge che ti danno il diritto di presentare questo reclamo (vedi sotto questi articoli che ti riportiamo in allegato);

  • in caso di ulteriore rifiuto a verbalizzare dichiara a voce udibile e chiara rivolgendoti al Segretario del Seggio, non al Presidente, che consegnerai il reclamo alle Forze dell’Ordine presenti al seggio. Nel caso che neanche questi volessero verbalizzare comunica che presenterai un esposto/denuncia alle autorita’ competenti (Carabinieri o Polizia di Stato);


  • Quindi ritirare i documenti e uscire con calma dal Seggio.


Se hai dei dubbi o problemi potrai scrivere a questo indirizzo email:

per.la.rappresentanza@gmail.com

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ESEMPIO DI EVENTUALE DENUNCIA DA PRESENTARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI:


Io sottoscritto "Nome e Cognome, Codice Fiscale: nato in "Luogo di Nascita", il "Data di Nascita", residente in "Luogo di Residenza", titolare della Tessera Elettorale n. "Numero Tessera",

dichiaro di essermi presentato al Seggio N. "Numero del Seggio", del Comune "Nome del Comune" presso il quale sono regolarmente iscritto, al fine di esercitare il mio diritto-dovere di cittadino elettore.

Era mia intenzione di avvalermi del diritto di verbalizzare una protesta/reclamo, sancito dalla Legge Elettorale (Artt. 74, 87 e 104 Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche), ma: (Aggiungere breve descrizione di quanto avvenuto al Seggio, es.):


Il Segretario si e’ rifiutato di mettere a verbale la Protesta/Reclamo e di accogliere il documento che ho chiesto di allegare”.


In Fede

(data e firma)


ALLEGATI RIFERIMENTI DI LEGGE (Artt. 74, 87, 104 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 )


Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)


TITOLO V _ DELLO SCRUTINIO


Testo in vigore dal: 31-12-2005

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 74)

Art. 74.

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo

comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma).

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e'

redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio

e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai

rappresentanti ((...)) delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte

dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami

presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o

non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...))) e delle decisioni

del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.

Il verbale e' atto pubblico.


Aggiornamento Art. 74

La LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 (in SO n.213, relativo alla G.U. 30/12/2005, n.303)

ha disposto (con l'art. 6, comma 29, lettera a)) la modifica dell'art. 74, comma 1; (con l'art. 6, comma 29, lettera b)) la modifica dell'art. 74, comma 2 del Testo unico.




Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)

TITOLO V _ DELLO SCRUTINIO


Testo in vigore dal: 18-6-1957

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 87)

Art. 87.

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62).

Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione

dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle

contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami

presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio

centrale durante la loro attivita' o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno

effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o

all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della

Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla

proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia

ricevuta.

Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi

venti giorni dalla proclamazione.



Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)


TITOLO VII _ DISPOSIZIONI FINALI


Testo in vigore dal: 31-12-2005

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 104)

Art. 104.

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il

diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un

elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella

votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un

certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da

sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e'

commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i

colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la

multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od

omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle

operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne

altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito

delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con

la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle

disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a

sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la

trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste

di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o

rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche

temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la

multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel

processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e'

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a

lire 20.000.

I rappresentanti ((...)) e delle liste di candidati che impediscono

il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la

reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire

20.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare

un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito

con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa

sino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto

elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.


Aggiornamento Art. 104:

La LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (in G.U. 22/03/1990, n.68)

ha disposto (con l'art. 17, comma 2) l'introduzione di un comma dopo secondo all'art. 104 del testo unico allegato.


La LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15 (in G.U. 22/01/1992, n.17)

ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 104, comma 4 del testo unico allegato.


Il DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534 (in SO n.119, relativo alla G.U. 27/12/1993, n.302)

ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 104, comma 6 del Testo unico.


La LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 (in SO n.213, relativo alla G.U. 30/12/2005, n.303)

ha disposto (con l'art. 6, comma 33) la modifica dell'art. 104, comma 6 del Testo unico.


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