I RICORSI CONTRO LE LEGGI ELETTORALI

 

Negli ultimi anni il Parlamento ha approvato diverse leggi elettorali per il rinnovo del Parlamento che hanno dato un intenso lavoro alla Corte costituzionale e al sistema giudiziario nel suo insieme, giacché non è possibile accedere al giudizio della Corte senza passare per un Tribunale. 

Il cosiddetto Porcellum arrivò al vaglio della Corte dopo una lotta giudiziaria durata anni. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12060/2013, riconobbe che la legge elettorale del 2005 presentava rilevanti e non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale. Nelle motivazioni con cui rimette il giudizio alla Corte Costituzionale, la Cassazione accolse i rilievi riguardo a premio di maggioranza alla Camera, premio di maggioranza al Senato, liste bloccate che delegano agli organi di partito l’effettiva selezione dei parlamentari; respinse, invece, i rilievi relativi all’indicazione del candidato premier poiché ritenne che questa non fosse lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica, perché in teoria libero di affidare l'incarico di formare il governo a persona diversa da quella che la coalizione vincente aveva indicato.

Si trattava di contestazioni già da tanti giuristi sollevate nel 2005, al tempo della discussione del Porcellum in Parlamento, ma nonostante quelle evidenze la legge fu promulgata e il centrosinistra che vinse nel 2006 le elezioni non fu capace di sbarazzarsi di quella legge, sebbene avesse in campagna elettorale promesso di farlo.

L’aspetto più significativo dell’operato della Cassazione sta proprio nell’aver riconosciuto la natura incidentale della verifica di legittimità costituzionale.

Per la Cassazione non era condivisibile la tesi secondo la quale quanto previsto dalla legge elettorale rientrasse esclusivamente nell’ampio potere discrezionale del legislatore. La tesi della totale discrezionalità del legislatore, infatti, produrrebbe un vulnus gravissimo per l’ordinamento democratico poiché la legge fondamentale per il funzionamento della democrazia sarebbe sottratta al giudizio di costituzionalità.

La palla passò alla Corte Costituzionale e una eventuale dichiarazione di inammissibilità avrebbe comportato che la legge elettorale sarebbe stata sottratta al giudizio di costituzionalità, tesi molto ardita da sostenere, non solo per quanto affermato dalla Cassazione, ma anche perché la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria.

Possiamo accettare che su una legge fondamentale per la formazione del Parlamento possa gravare il dubbio d’incostituzionalità? Si può ritenere che la conformità alla Costituzione si limiti al rispetto dei pochi requisiti richiesti? Età per l’accesso alle cariche elettive, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici? Certamente no.

La Corte Costituzionale decidendo per l’ammissibilità del ricorso ci offriva due possibili scenari: o il Porcellum era conforme alla Costituzione o non era conforme Costituzione.

Se il Porcellum fosse stato ritenuto costituzionale, avrebbe significato che il nostro regime è per costituzione una partitocrazia. Tutto rientrerebbe nel potere discrezionale del legislatore. Come dire, parola di legislatore parola di Re!

Se il Porcellum fosse stato ritenuto non costituzionale, avrebbe significato che il nostro regime è gravemente deficitario di garanzie e contrappesi, tant’è da consentire non solo che ben tre parlamenti siano stati eletti sulla base di una legge incostituzionale, ma addirittura che il Parlamento eletto nel 2013 con una legge nel 2014 dichiarata incostituzionale, proprio negli aspetti che hanno determinato i rapporti di forza tra le forze politiche, potesse restare in carica fino al 2018 e addirittura approvare una corposa riforma costituzionale, respinta solo grazie al voto referendario, e a forza di voti di fiducia ben due nuove leggi elettorali, di cui una censurata dalla Corte senza nemmeno essere mai stata applicata. Una situazione che ha consentito un’autentica macelleria dei principi della rappresentanza parlamentare.

Oggi siamo ancora nella stessa situazione: l’ultimo Parlamento partorito dal Porcellum ha prodotto prima il famigerato Italicum e poi non contento il Rosatellum, che ripropone aspetti già censurati dalla Corte. Per questo, anche il Rosatellum è oggetto di ricorsi e ci auguriamo che qualche Tribunale accolga il ricorso affinché la legge elettorale vigente possa essere analizzata dal punto della legittimità costituzionale, dato che la valutazione politica è unanime: è una pessima legge che però gli interessi di parte non consentono di superare, esattamente come avvenne  con il Porcellum.

ENTRA LA CORTE

Nella situazione italiana, in cui dal 1993 siamo in perenne viaggio verso una meta ignota e le leggi elettorali si confezionano in base agli interessi delle fazioni politiche di volta in volta al governo, ma sempre senza alcuna attenzione per il sistema istituzionale, se non in aperto conflitto con  esso, e nella totale distrazione degli organi di garanzia, che non si comprende bene di cosa sarebbero garanti, è altissimo il rischio che la Corte assuma una decisione politica, non nel senso spregevole di sentenza di parte deliberatamente assunta contro un’altra parte, ma nel senso di avvertire il peso di una decisione in un contesto politico gracile in cui da anni i partiti si confrontano improduttivamente.

D’altra parte, le sentenze della Suprema Corte sono inevitabilmente politiche, nel senso che devono accertare la compatibilità di una legge con i principi giuridici e pre-giuridici che la collettività ha posto alla base della propria esistenza. E tutto ciò non è “apolitico, come dimostra il lungo, difficoltoso e incompleto cammino per attuare la Costituzione.

Non va in ogni caso sottovalutato l’aspetto più critico dell’attività della Corte Costituzionale, vale a dire il rapporto con il potere legislativo.

Decenni di storia e di sentenze dimostrano la diffusa latitanza del Parlamento nei confronti delle sentenze della Suprema Corte. Si pensi alla vicenda radiotelevisiva su cui il Parlamento ha letteralmente fatto carta straccia delle sentenze della Corte. Stessa sorte è toccata alla materia elettorale. Il Parlamento ha, infatti, ignorato tutti i moniti sin dal 2008 rivolti dalla Corte al legislatore sul Porcellum.

Con la sentenza n. 15 del 2008, che riguardava l’ammissibilità di un referendum abrogativo sulla legge elettorale, la Corte lanciò un primo monito al legislatore segnalando “l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.

Sempre nel 2008 con la sentenza n. 16 si replicò con riferimento al premio di maggioranza regionale previsto al Senato.

Il 12 aprile 2013, nel corso dell’incontro annuale con la stampa, il Presidente della corte lamentò la difficoltà di dialogo “proprio con il soggetto che della corte dovrebbe essere il naturale interlocutore, e cioè il legislatore”.

Con la sentenza n. 1/2014 la Corte costituzionale censurò importanti previsioni della legge elettorale, ma allo stesso tempo introdusse nel dibattito politico delle mine vaganti che hanno reso tutto ancora più incerto e problematico.

Così, dopo la bocciatura del Porcellum, il Parlamento ha prodotto la più incredibile legge elettorale della storia italiana: l’Italicum, una legge elettorale che trasformava la competizione per eleggere i rappresentanti politici del popolo italiano in una competizione per decidere quale partito dovesse governare, trasformando con certezza matematica una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta, pur rimanendo sulla carta il nostro sistema costituzionale imperniato sul governo parlamentare.

L'Italicum fu approvato e promulgato a dispetto del fatto che la Corte costituzionale avesse affermato che una alterazione della rappresentanza è accettabile solo per favorire la stabilità di governo e maggioranze omogenee tra le due camere. Presupposto indispensabile dell’Italicum, che riguardava la sola Camera dei Deputati, era l’approvazione definitiva della revisione costituzionale Boschi-Renzi, che ancora era in alto mare quando la legge elettorale fu promulgata.

L’approvazione e promulgazione di quella legge elettorale fu oggettivamente un autentico azzardo istituzionale perché  qualora la riforma costituzionale non fosse stata confermata entro il primo luglio 2016, ci saremmo ritrovati con due camere ancora direttamente elettive ma con sistemi elettorali estremamente diversi: la Camera con premio di maggioranza al 55% dei seggi e ballottaggio, qualora nessuna lista raggiungesse al primo turno il 40% e il Senato con possibilità di formare coalizioni (proibite alla Camera) e sistema proporzionale con preferenza e alte soglie di sbarramento, rendendo nei fatti assurdo procedere con lo scioglimento delle camere. Un azzardo che conferma quanto nel nostro sistema la vistosa carenza di contrappesi e garanzie contribuisca a produrre l’affossamento della responsabilità della funzione sotto il peso delle contingenze politiche. Avvenne così quando fu promulgato il Porcellum, lo stesso copione si ripeté con l’Italicum e con il Rosatellum, approvato nel 2017 con raffiche di voti di fiducia che non avevano ragione istituzionale di esistere.

Ciò premesso, non c’è alcun dubbio sul fatto che le sentenze della Corte Costituzionale n. 1/2014 sul Porcellum e n. 35/2017 sull’Italicum  hanno fissato dei paletti importanti, ma allo stesso tempo non hanno risolto alcun problema, rendendo ancora più intricato il dibattito politico che si trascina dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso.

Per semplicità di comprensione, analizzeremo nei successivi articoli le sentenze della Corte Costituzionale su Porcellum e Italicum in modo tematico per non perderci nell’intreccio dei temi politici, istituzionali e giuridici.

LE COALIZIONI

Le coalizioni rappresentano una “novità”, premiata e incentivata, nel nostro sistema elettorale sin dal 1993 quando fu approvato il Mattarellum. La Corte non si è mai espressa sulle coalizioni, limitandosi ad avvalorare la tesi secondo cui le coalizioni contribuirebbero alla stabilità di governo.

Tesi affermata in modo apodittico, non supportata da argomentazioni e in ogni caso tesi che crolla alla verifica con la realtà, di cui tutti dovrebbero tener conto senza indulgere troppo con le astratte speculazioni.

Le coalizioni hanno solo la nascita della maggioranza, senza impedire che altre maggioranze e altri governi potessero formarsi. Quindi, le coalizioni producono con assoluta certezza l’alterazione dei rapporti di forza tra le componenti politiche e della rappresentatività del Parlamento.

Nella realtà, favorire la nascita di un governo non significa garantirne la stabilità perché una maggioranza può frantumarsi provocando la nascita di nuove maggioranze e nuovi governi, cosicché premiare le coalizioni garantisce solo l’alterazione della rappresentatività del Parlamento.

Se per instabilità di governo s’intende la caducità degli esecutivi, allora nessuno può ignorare che l’Italia è caratterizzata da governi di coalizione in cui i partiti elettoralmente minori hanno un potere sproporzionato e spesso sono causa delle cadute dei governi, talvolta però i governi cadono o hanno vita tormentata per il conflitto tra le correnti interne al partito di maggioranza relativa. In questa situazione, non si risolve il problema dell’instabilità favorendo la formazione di coalizioni prima del voto: i partiti faranno dopo il voto ciò che hanno sempre fatto. E’ sul sistema costituzionale che bisogna intervenire per superare il limite intrinseco dei governi di coalizione, dove nulla conta se le coalizioni sono nate prima del voto o dopo.

Era prevedibile che incentivare la formazione di coalizioni, avrebbe prodotto coalizioni eterogenee per sottrarre all’avversario il privilegio di formare il governo. 

Nel 2014, quando la Corte ha valutato il Porcellum, era osservabile che le coalizioni erano sempre implose provocando ribaltoni e nuove maggioranze spesso nate con la formazione di nuove forze parlamentari mai votate dagli elettori. 

Era successo così con  il primo governo Berlusconi, quando la Lega uscì dalla maggioranza, successe la stessa cosa dopo la caduta del primo governo Prodi e la nascita del governo D’Alema e poi ancora con la fine del governo Prodi II e con la nascita del governo Monti nato dall’implosione della coalizione che sosteneva il governo Berlusconi IV.

Tutto ciò era noto alla Corte Costituzionale e i giudici dovrebbero tener conto della realtà che le leggi contribuiscono a determinare.

Favorire le coalizioni significa indurre i Partiti a presentarsi insieme solo per avere dei vantaggi a spese di altri Partiti che decidono di correre da soli.

In cosa consiste il valore positivo della coalizione se dopo il voto la coalizione non esiste più ma esistono i singoli gruppi parlamentari?

Che fine fa la volontà dell’elettore che ha votato una coalizione per dare forza a un progetto politico, se poi il suo voto serve una causa diversa da quella sostenuta dalla coalizione?

Nel sistema vigente, ad esempio, tutte le liste coalizzate che prendono più dell’1% ma meno del 3% ingrassano le altre liste della coalizione che hanno raggiunto il 3% e quindi concorrono alla ripartizione dei seggi.

Ciò comporta che l’elettore che vota la lista A coalizzata con B e C potrebbe finire per far ottenere più seggi a B e C qualora A non dovesse raggiungere il 3%, evento che nelle elezioni del 2018 si è verificato con entrambe le coalizioni in pista.

Il voto diventa indiretto e diseguale

Indiretto perché in realtà gli elettori non scelgono i propri rappresentanti (quindi voto non personale) ma danno ai partiti il potere di scegliere chi mandare in parlamento in base ai consensi ottenuti o trasmessi da altre liste. 

Diseguale perché un partito coalizzato potrebbe avere più seggi di un altro partito non coalizzato pur prendendo lo stesso numero di voti proprio perché tutti i voti dati alle liste che prendono più dell’1% e meno del 3% sono trasferiti alle liste di coalizione che raggiungono il 3%.

La Costituzione però prescrive che il voto deve essere eguale e diretto (articoli 48, 56 e 58).

LA SOGLIA DI SBARRAMENTO

La previsione di soglie di sbarramento “sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità” (Corte cost. sentenza n. 193/2015).

Nella sentenza n. 35/2017, leggiamo che per la Corte costituzionale “non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi. Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l’esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un’opposizione non eccessivamente frammentata”.

Per la Corte costituzionale la legge elettorale sottoposta al suo giudizio ha anche il compito di disciplinare il “sistema politico-partitico”. Non si comprende come dal momento che tanto il Porcellum quanto l’Italicum e il vigente Rosatellum sono leggi elettorali finalizzate a determinare i criteri per trasformare i voti in seggi, a stabilire le regole per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati, il deposito dei programmi … e quindi senza alcuna possibilità di disciplinare il sistema dei partiti perché quelle leggi elettorali non definiscono come devono essere selezionati i candidati, come si approva un programma, come si decidono le alleanze, quali sono le funzioni dei partiti …

Singolare anche la preoccupazione di non frammentare l’opposizione, trascurando che con le soglie di sbarramento si ottiene il risultato di escludere forze politiche che non sono in sintonia con i principali schieramenti e quindi si riduce il pluralismo. 

Nelle elezioni del 2008, le soglie tennero fuori dal parlamento tanto La Sinistra Arcobaleno, quanto il Partito Socialista e la Destra Tricolore e altre liste provocando una dispersione di voti validi pari a 3,5 milioni su un totale di 36,5 milioni di voti validi, quasi il 10%. 

La crisi delle due maggiori coalizioni, formatesi in occasione delle elezioni del 2006, produsse frammentazione politica al punto che nel 2006 le due principali coalizioni raccolsero il 99,5% dei voti validi e nel 2008 le prime due coalizioni con la stessa legge elettorale si fermarono all’84%, con aumento dell’astensione e della dispersione dei voti.

Le soglie di sbarramento costituiscono un incentivo alle alleanze, ma contribuiscono anche all’astensione, alla dispersione di voti e alla compressione del pluralismo mentre non servono a ridurre la frammentazione politica, quando tra le forze politiche manca il dialogo e prevalgono gli elementi di differenziazione. 

Non a caso, dal 1994, prime elezioni con sistema prevalentemente maggioritario, assistiamo all'esplosione delle sigle partitiche che affollano le schede elettorali e contemporaneamente cresce la dispersione di voti e l'astensionismo.

Nel 2013, ultime elezioni con sistema elettorale dotato di premio elettorale e soglie di sbarramento, avevamo una infinità di candidati premier e liste politiche con una quantità spaventosa di voti dispersi. La sola coalizione di centro-destra era composta da 8 liste di cui 5 rimaste sotto l'1%. Nella coalizione formatasi intorno a Monti, l'UDC non arrivò al 2% e Futuro e Libertà fermatasi allo 0,47% non ottenne alcun eletto. Stessa sorte per Rivoluzione Civile di Ingroia, Fare per fermare il declino di Giannino, il Partito comunista dei lavoratori di Ferrando ... 

Come si può di fronte a questa realtà affermare che le soglie di sbarramento evitano la frammentazione della rappresentanza politica e contribuiscono alla governabilità?

Nel 2018, svoltesi con il vigente Rosatellum, 2,6 milioni di voti validi su circa 32,5 sono rimasti senza rappresentanza diretta, ingrassando le forze politiche ammesse alla ripartizione dei seggi. Dato non trascurabile se poi consideriamo che un altro 4,34% ha votato scheda bianca o nulla!

Se poi dedichiamo un po’ di attenzione al Senato, che la Costituzione (art. 57) vorrebbe eletto su base regionale, ci rendiamo conto che la soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale rende impossibile che forze politiche forti a livello regionale possano avere una rappresentanza a livello nazionale. Una forza politica locale, potrebbe anche avere il 10% in una regione, ma se non rappresenta il 3% a livello nazionale, resta esclusa.

L’eventualità indicata è tutt’altro che fantasiosa essendo esattamente quel che è ripetutamente successo a forze politiche radicate in alcuni territori ma poco rilevanti in ambito nazionale. Nel 1983 la Liga Veneta raccolse appena lo 0,29% dei voti a livello nazionale ma ottenne un seggio al Senato in Veneto perché lì rappresentava il 3,68% dei voti validi espressi. Nel 1992 la lista Per la Calabria valeva a livello nazionale appena lo 0,43% ma in Calabria ottenne 2 senatori perché lì rappresentava il 15,21% dei voti validi e la terza forza politica regionale. Oggi, con la normativa vigente, questa lista non parteciperebbe alla ripartizione dei seggi senatoriali, escludendo così il 15% dei votanti calabresi.

L’elezione su base regionale del Senato ha la finalità di dare voce a forze politiche e sociali rilevanti nei territori regionali. Si tratta di una componente importante del pluralismo e dell’autonomismo non a caso valorizzato dall’art 5 della Costituzione laddove afferma “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.

Sarebbe utile che tutti a qualsiasi livello considerassero la realtà dei fatti senza abbandonarsi alle astrazioni speculative e aprioristiche che sfidano le leggi della logica.

IL PREMIO

Un premio che trasforma una maggioranza relativa in maggioranza assoluta garantisce la profonda alterazione della rappresentatività del Parlamento e compromette seriamente un sistema istituzionale basato sul governo parlamentare,  senza garantire alcuna stabilità politica e di governo.

Lo conferma anche la storia: fine del Berlusconi IV per implosione della maggioranza e nascita del governo Monti. Con il Porcellum abbiamo eletto il parlamento nel 2006, 2008 e 2013; quindi, una legislatura su tre finita anticipatamente e la bellezza di ben 6 governi con 6 diversi presidenti del consiglio in soli 12 anni!

Leggiamo cosa scrive la Corte nella sentenza n. 1/2014: “Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952). Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.”

In sostanza, nonostante la Corte rilevi che l’impianto della legge elettorale sia proporzionale e nonostante richiami il principio in base al quale se il legislatore ricorre anche parzialmente al sistema proporzionale ingenera la legittima aspettativa che non vi sia alterazione tra il valore del voto in entrata e quello in uscita, per la Corte è conforme alla Costituzione una legge elettorale proporzionale con premio, se altera in modo ragionevole la rappresentanza per favorire l’interesse costituzionale della stabilità del governo.

La Corte non indica criteri per determinare quando l’alterazione della rappresentanza è ragionevole e si limita ad affermare che occorre fissare una soglia di consensi affinché scatti il premio. Quindi, un premio condizionato come quello previsto dalla legge Acerbo del 1923, che fissava al 25% la soglia da superare, potrebbe essere ragionevole? D’altra parte allora il panorama politico era così frastagliato che alle elezioni del 1921 solo il Partito Socialista si avvicinò al 25% … e oggi è ancora più frastagliato.

Se mi fosse possibile respingerei questa argomentazione della Corte per insufficiente motivazione.

La Costituzione nasce con due camere con durata differente, due diversi sistemi elettorali, due diversi corpi elettorali, due diversi sistemi di ripartizione dei seggi. Tutti elementi che concorrono a consentire la formazione di maggioranze differenti tra le due Camere e che non favoriscono affatto la stabilità del governo (vedi la differente durata delle due camere, previsione abolita nel 1963).

Cosa consente di desumere che la stabilità di governo sia un valore costituzionale di tale portata da legittimare l’alterazione ragionevole della rappresentatività del parlamento se nella Costituzione non troviamo nulla che spinga verso la stabilità di governo?

Questa tesi confligge con la storia costituzionale e persino con la volontà degli elettori che hanno respinto la riforma costituzionale promossa da Berlusconi, in cui era prevista l’approvazione di una legge elettorale che favorisse la formazione di una maggioranza, rafforzando questa previsione con norme “anti ribaltone”.

Vi pare ragionevole che chi ottenga il 40%+1 abbia un premio in seggi pari al 37%, arrivando al 55% dei seggi, e chi prende il 40% si ritrovi a distanza siderale per un solo voto (infatti, avrebbe il 40% ricalcolato sul restante 45% dei seggi, vale a dire il 30% del totale)? Questo è ciò che la Corte considera ragionevole. Il rischio concreto, dunque, è che persino una soglia inferiore al 40% possa essere ritenuta ragionevole.

Le elezioni, per Costituzione, non servono a incoronare Miss Italia, ma a formare il Parlamento che è la massima espressione della sovranità popolare.

Dove sta la ragionevolezza di un sistema premiale in un contesto che resta di governo parlamentare? Così si garantisce l’alterazione della rappresentatività del Parlamento, ma non la stabilità di governo.

L’effetto politico del premio è sempre stato la nascita di coalizioni eterogenee per cercare di conquistare il diritto di formare il governo, snaturando la natura costituzionale del governo parlamentare. 

Il premio ha prodotto maggioranze che sono implose (Prodi II e Berlusconi IV) o nessuna maggioranza favorendo la formazione di nuove forze politiche, mai votate dagli elettori, e nuovi governi e maggioranze (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni), ma sempre con equilibri tra le forze politiche alterati dal premio stesso. 

Solo il premio previsto dalla legge Acerbo ha prodotto stabilità, nell’accezione di Mussolini che ben conosciamo.

In questo contesto, il premio di maggioranza è un autentico pericolo perché una parte politica potrebbe stravolgere il sistema dei diritti costituzionali posti a garanzia di tutti.  Lo scopo di ogni costituzionalismo, d'altra parte, è evitare che la maggioranza o la maggiore minoranza possa prevaricare le minoranze.

Serve un quadro costituzionale che, mentre assicuri a chi ha i numeri il pieno esercizio del potere esecutivo, garantisca a tutti il pieno rispetto dei diritti costituzionali.

Chi dovesse avere la maggioranza assoluta del parlamento, controlla il Governo, potrebbe esprimere il Presidente della Repubblica e controllare la Corte costituzionale; potrebbe modificare i regolamenti parlamentari riducendo al silenzio le opposizioni, potrebbe cambiare la costituzione senza nemmeno la garanzia di un referendum e senza la chiarezza su cosa s’intenda per “revisione” costituzionale.

Il nostro sistema non ha alcuna difesa nel caso una parte politica disponga della maggioranza parlamentare o addirittura dovesse disporre dei 2/3 dei seggi, traguardo possibile con un maggioritario o con un sistema misto come quello attuale.

IL BALLOTTAGGIO

La Corte, dopo aver ritenuto ragionevole il cosiddetto premio di maggioranza, se assegnato al superamento di una quota di voti validi, ha promosso anche il ballottaggio, pur bocciando quello previsto dall’Italicum.

Nella sentenza 35/2017, infatti, è stato bocciato il modo in cui era congegnato il ballottaggio perché non prevedeva che i due primi classificati avessero superato una soglia minima di consensi. Il requisito per accedere al ballottaggio era concorrere alla ripartizione dei seggi e quindi superare la soglia del 3%! Con il ballottaggio avrebbe potuto vincere chiunque si fosse classificato tra i primi due, ottenendo così pur con consensi irrisori il 55% dei seggi, semplicemente perché in un duello elettorale a due è inevitabile che uno dei due abbia la maggioranza assoluta dei voti!

La Corte non ha offerto spunti per configurare diversamente il ballottaggio, ma non si può escludere che qualcuno ripeschi il tema, anche perché non è stata adeguatamente messa in risalto la vera natura del ballottaggio: trasformare un sistema di governo parlamentare in un sistema a elezione diretta del governo.

L’Italicum avrebbe garantito con certezza matematica che in un modo o nell’altro dal voto uscisse un partito con una maggioranza assoluta; un’autentica trasformazione del sistema parlamentare in una sorta di cancellierato rafforzato a Costituzione invariata.

In sostanza si applicava a livello nazionale il sistema per l’elezione del sindaco, evocando l’immagine del “sindaco d’Italia”. Tutto questo mentre la Corte con sentenza n. 275/2014 aveva già affermato che non va sovrapposta la normativa elettorale per il parlamento a quella per gli organi politico-amministrativi dei Comuni: “La normativa statale riguarda l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta.” (Sentenza n. 275/2014)

In altri termini, mentre il sindaco è per legge eletto direttamente dai cittadini, e si privilegia l’aspetto esecutivo sull’aspetto rappresentativo, il Governo nazionale è per Costituzione espressione del Parlamento, che è l’assemblea rappresentativa della sovranità popolare.

Così, la Corte scrive di assemblea rappresentativa della sovranità popolare, di uguaglianza del voto, di governo parlamentare ma poi ammette il premio e il ballottaggio che rappresentano la negazione di tutto ciò.

Questo argomentare poco convincente della Corte non aiuta ad avere certezze su quali siano i punti cardinali del nostro ordinamento costituzionale e suscita molti dubbi sull’efficacia stessa degli organismi di garanzia.

LA PREFERENZA

 

Nel 1991 con il referendum sulle preferenze per l’elezione dei Deputati gli elettori scelsero di passare dalla possibilità di esprimere fino a tre preferenze alla preferenza singola. Questo referendum faceva parte di un pacchetto di proposte che mirava a introdurre nel nostro paese il maggioritario. La Corte Costituzionale però bocciò gli altri quesiti e così si votò solo sulla preferenza multipla.

L’argomento principale contro la preferenza multipla era che questa sarebbe causa di corruzione e voto di scambio. Dall’altro lato, però, eliminando la preferenza si sarebbe lasciato ai Partiti il potere di decidere chi debba sedere in Parlamento, così i Partiti si sostituirebbero agli elettori nella scelta dei rappresentanti degli elettori, condizione bizzarra per una democrazia rappresentativa.

In ogni caso, con il referendum non è stata abolita la preferenza, ma la possibilità di esprimere più preferenze. D’altra parte, la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 203/1975 aveva chiarito che un Partito non lede alcun diritto decidendo autonomamente l’ordine dei candidati in lista, perché l’elettore è “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Ne consegue che se non esiste questa libertà di scelta tra i candidati, allora i partiti “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare” (Corte cost. sentenza n. 1/2014)!

Se la preferenza è causa di corruzione e voto di scambio, allora non si comprende perché lasciarla per le elezioni comunali, regionali e per il parlamento europeo. Eppure è noto a tutti quanto la corruzione sia profonda soprattutto a livello locale e quanta parte importante abbiano comuni e regioni nella gestione di fiumi di denaro, sull’affidamento degli incarichi, nella gestione di municipalizzate, sanità, appalti …

Nella sentenza 1/2014 la Corte ha ricordato anche la funzione dei partiti che devono favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica anche “al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.

Nessun ricorso ha permesso alla Corte di esprimersi sul sistema opaco con cui gli apparati di partito procedono alla scelta dei candidati, comprimendo il diritto di elettorato passivo, che resta privo di efficaci tutele. E’ evidente che la possibilità di scegliere TRA i candidati è importante, ma poco incisiva se i cittadini sono esclusi dalla scelta DEI candidati, perché l’elettore potrebbe dover scegliere solo tra fedelissimi del capo politico.

Non a caso, la Corte con la sentenza n. 1/2014, dopo aver ricordato la funzione dei partiti e aver richiamato la già citata sentenza n. 203/1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che “non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione”.

La Corte osserva che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”. In effetti, le liste bloccate impediscono la scelta tra i candidati, la lunghezza della lista sfavorisce la conoscenza dei candidati e le pluricandidature insieme alle soglie nazionali di sbarramento e ai resti utilizzati anch’essi a livello nazionale impediscono all’elettore di prevedere chi contribuisce a eleggere.  

La Corte, dunque, boccia le liste bloccate perché non consentono all’elettore “di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti”.

Dopo questa censura totale delle liste bloccate, il giudice delle leggi introduce un ragionamento dal quale sembra emergere che il problema sia la quantità dei candidati inclusi nella lista e l’ampiezza della circoscrizione.

La Corte, infatti, scrive: “Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto”.

Queste righe sono state strumentalmente utilizzate per affermare che le liste bloccate ma corte sarebbero conformi alla Costituzione. In realtà, la Corte ha affermato che la nostra disciplina non è comparabile con altri sistemi e ha osservato che la scelta in blocco dei candidati limita la libertà di voto. Evidente che la libertà non risulta meno limitata se l’accettazione in blocco riguarda una lista di 20 candidati o di 4! Il risultato sarebbe in ogni caso che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” (Corte Cost. sentenza n. 1/2014).

Semplicemente, se i candidati sono tanti, addirittura c’è il rischio che l’elettore nemmeno conosca la lista che approva con il voto. L’accettazione in blocco di una lista, a prescindere dalla lunghezza della lista stessa, ricorda da vicino le elezioni plebiscitarie del 1929 in cui si approvava la lista del Partito, con l’unica differenza che allora il partito era solo uno e adesso ne abbiamo tanti.

Il semplice ricorso alla logica rende chiaro che conoscere tutti i candidati presenti in una lista, non significa apprezzarli e la conoscenza in sé non è scelta ma solo presupposto indispensabile per effettuare una scelta consapevole. Inoltre, se si conoscono i candidati, pochi o tanti che siano, non esiste alcuna ragione al mondo per impedire di scegliere. Evidente che la conoscenza non produce affatto “effettività della scelta” se è preclusa la possibilità di scelta. 

Bisognerebbe sempre evitare di violentare le parole, che i giudici dovrebbero manovrare con cautela e attenzione, evitando di abusare di aggettivi e avverbi.

Inoltre, il fatto che in altri sistemi elettorali siano previste liste corte bloccate non significa che introdurre questo criterio nel nostro sistema sia coerente con la nostra Costituzione. Un sistema elettorale non può essere valutato solo sulla base della lunghezza di una lista di candidati, ignorando il metodo complessivo di assegnazione dei seggi e l’intero sistema costituzionale che non è mai identico a quello in vigore altrove.

Conoscere non significa apprezzare e la privazione della scelta inibisce la libertà di voto; l’elettore potrebbe essere indotto a non votare, pur di non contribuire a eleggere chi non apprezza, o a votare una lista diversa più lontana dal proprio pensiero politico. Il divieto di scelta tra i candidati rende il voto indiretto e non libero, in aperto contrasto con la Costituzione (articoli 48, 56 e 58).

La Corte citando in modo vago altri sistemi, definiti non comparabili, pare faccia riferimento al sistema spagnolo caratterizzato da circoscrizioni piccole (50) con liste bloccate formate da pochi candidati.

Va però ricordato che in Spagna il principio elettorale è costituzionalizzato, mentre da noi non lo è. In Spagna il voto esaurisce i suoi effetti nella piccola circoscrizione, mentre da noi ogni voto gioca un ruolo a livello nazionale e le circoscrizioni (28 + Estero) sono enormi. Nei fatti, un voto dato a Torino può condurre alla elezione di un signore sconosciuto a Cosenza.

La presunta “effettività della scelta” non esiste se ci limitiamo a considerare la lunghezza della lista. Occorre considerare il sistema delle circoscrizioni, il sistema delle soglie, l’utilizzo dei resti … e pur considerando tutto questo resta la domanda di fondo: a quale logica risponde il criterio che poiché sono noti i pochi candidati in lista non serva scegliere tra questi pochi? 

Disquisire di liste corte, lunghe o pacioccone è una operazione priva di pregio culturale e giuridico, se non si considera l’intero meccanismo di assegnazione dei seggi.

Nei fatti, introducendo la lista corta bloccata nel nostro sistema elettorale che prevede pluricandidature, soglie di sbarramento nazionali, utilizzo dei resti a livello nazionale e circoscrizioni molto estese, come faceva il censurato Porcellum, ma anche il vigente Rosatellum, si realizza un sistema che impedisce all'elettore di conoscere l'effetto che il suo voto produce in termini di selezione del candidato.

Il voto dato a una lista di partito in un determinato collegio produrrà frequentemente l'assegnazione del seggio in altro collegio plurinominale dove la lista dello stesso partito è composta da altri candidati sconosciuti. Se si considera solo la lunghezza della lista, nei fatti si realizza un sistema in cui la lista è lunghissima perché composta da tutti i candidati presenti in tutti i collegi plurinominali.

Se si segue l’intero ragionamento svolto dalla Corte, si comprende che il riferimento ad altri sistemi non comparabili voleva essere un rafforzativo di censura, ma richiamando altri sistemi, senza valutarne le diversità, la Corte ha offerto lo spunto per una interpretazione capziosa delle cosiddette liste corte e bloccate.

La Corte, in ogni caso, scrive nelle conclusioni che si può procedere con l’integrazione delle norme in modo da consentire il voto di preferenza; pertanto, onestà intellettuale vorrebbe che nessuno utilizzasse in modo surrettizio una frase della Corte che non può inficiare un ragionamento articolato e soprattutto la conclusione: sia inserita la preferenza.

Se il Parlamento “rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare”, allora il voto è un trasferimento di sovranità dall’elettore all’eletto, dal rappresentato al rappresentante e non ha alcun senso persino sul piano logico che chi deve delegare non possa scegliere il delegato.

LE CANDIDATURE MULTIPLE

La Corte ha sfiorato un tema importante, giungendo a conclusioni poco concludenti riguardo all’annoso tema delle candidature multiple.

La Corte si è limitata a considerare che nell’Italicum le candidature multiple sono possibili solo per i capilista bloccati e di conseguenza il fatto che un capolista fosse eletto in più collegi lasciava più spazio ai candidati votati con le preferenze.

Il ragionamento non risolve il problema perché la candidatura multipla comporta che l’elettore non conosce l’effetto del suo voto: crede di eleggere X e invece potrebbe eleggere Y. Sarà il plurieletto, con la scelta del collegio di elezione, a determinare chi sarà eletto negli altri collegi in cui è risultato eletto. Quindi, non è l’elettore a scegliere i rappresentanti, ma in buona parte saranno coloro che risultano eletti in tanti collegi.

La Corte con la sentenza n. 35/2017 si è limitata a concludere che la scelta del collegio dovrà essere affidata al sorteggio, lasciando al legislatore la facoltà di trovare altro criterio, per sottrarre la scelta del collegio alla arbitraria discrezionalità dell’eletto.

Il problema così non è risolto perché rimane la questione centrale che l’elettore non sa chi sta eleggendo.

Cosa resta dopo decenni di ricerca della stabilità attraverso la legge elettorale?

All’inizio degli anni novanta del secolo scorso è prevalsa nell’opinione pubblica l’idea che il voto dovesse essere non solo scelta dei rappresentanti politici, ma anche scelta di un governo e di un programma politico. L’intenzione era dare stabilità al sistema politico affinché “il vincitore delle elezioni” potesse attuare il programma di governo che gli elettori avevano preferito. Così, il 18 aprile 1993 con il referendum sulla legge elettorale gli elettori imposero al Parlamento una svolta maggioritaria (al Senato).

Da allora siamo in viaggio verso una meta ignota.

Nel nostro sistema l’esecutivo deve avere la fiducia delle due camere, che per previsioni costituzionali hanno diversi elettorati e diversi metodi di assegnazione dei seggi; pertanto, la probabilità di avere maggioranze differenti tra le due camere o di non avere una maggioranza precostituita in una o entrambe le camere sono esiti che possiamo considerare inefficienti, ma pienamente conformi alla Costituzione e quindi eliminabili solo modificando la Costituzione. Inoltre, in un sistema in cui è sempre possibile in Parlamento formare una nuova maggioranza, è velleitario pensare che una legge elettorale possa produrre “il governo scelto dagli elettori” senza una profonda riforma costituzionale.

Spettava al Parlamento elaborare la svolta voluta dagli elettori per dare al Paese una legge elettorale e un sistema istituzionale tra loro coerenti. Purtroppo il Parlamento dal 1993 a oggi ha sempre fallito.

E’ singolare che in questo Paese, dal 1948 a oggi, ci sia sempre una parte politica che presenta l’altra parte come un pericolo per la democrazia.

Ieri era la DC e i suoi alleati che si sentivano obbligati a stare insieme perché diversamente i comunisti potevano andare al governo. Da anni è il maggior soggetto politico dell’area di centrosinistra a tentare di tenere insieme tutto il variegato mondo progressista (dalle volontà politiche indefinite) perché diversamente vincerebbe la destra!

Nonostante ciò, sentiamo ancora oggi parlare di vocazione maggioritaria, tessere le lodi del fallimentare Mattarellum, avanzare ipotesi di leggi elettorali che restituiscano un vincitore alla sera delle elezioni … mentre si delegittima l’avversario perché sarebbe “un pericolo per la democrazia”!

Sia come sia, ciò che dovrebbe risultare chiaro a chi teme derive autoritarie … è che chi dovesse avere la maggioranza assoluta del parlamento, controllerebbe il Governo, potrebbe esprimere il Presidente della Repubblica e controllare la Corte costituzionale; potrebbe modificare i regolamenti parlamentari riducendo al silenzio le opposizioni, potrebbe cambiare la costituzione senza nemmeno la garanzia di un referendum e senza la chiarezza su cosa s’intenda per “revisione” costituzionale.

Per larga parte dei costituzionalisti per revisione deve intendersi un intervento di tipo manutentivo, ma la riforma Berlusconi e quella Boschi-Renzi possono considerarsi manutentive o miravano a un nuovo e diverso assetto istituzionale?

Chi è rapito dalla vocazione maggioritaria, dovrebbe notare che il nostro sistema non ha alcuna difesa nel caso una parte politica disponga della maggioranza parlamentare o addirittura dovesse disporre dei 2/3 dei seggi, traguardo possibile con un maggioritario o con un sistema misto come quello attuale.

Questi rischi sono concreti e attuali?

Un sistema istituzionale non si valuta ricorrendo al calcolo delle probabilità o alle congetture, ma sulla base di ciò le leggi consentono che si possa verificare.

Approvare una legge elettorale autenticamente proporzionale sarebbe la scelta più tutelante per tutti fino a quando non si provvederà a rafforzane il sistema delle garanzie e dei contrappesi. E’ già successo nel 1923 che una maggioranza parlamentare ha consentito che saltassero le garanzie statutarie, ma evidentemente la storia insegna poco.

Eccoci, allora, costretti a presentare nuovi ricorsi contro il Rosatellum per richiamare il Parlamento a un dovere da troppo tempo dimenticato: dare ai cittadini una legge elettorale che restituisca il diritto di scegliere i propri rappresentanti, senza dimenticare che qualsiasi sistema elettorale deve essere accompagnato da un sistema di garanzie e contrappesi.

In caso contrario, persino il proporzionale è pericoloso perché non si può escludere che una parte politica conquisti la maggioranza assoluta del Parlamento e possa controllare l’intero sistema istituzionale.

Chi, con qualsiasi legge elettorale, ha i numeri per governare, deve poter governare, ma nel rispetto della cornice costituzionale che è posta a garanzia di tutti.

 

La Costituzione e il principio elettorale

La Costituzione Italiana è tra le poche in Europa a non esplicitare il principio ispiratore del sistema elettorale.

Su 31 Paesi europei (i membri UE, più Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Islanda) ben 20 prevedono la costituzionalizzazione del sistema elettorale con procedimento legislativo aggravato (Spagna, Portogallo, Estonia, Slovenia, Islanda, Repubblica ceca) o senza ulteriori garanzie procedurali (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Regno Unito); 3 Paesi (Romania, Ungheria, Grecia) prevedono un procedimento legislativo aggravato senza costituzionalizzazione del sistema elettorale; in 8 Paesi vige il dominio della legge ordinaria: Italia, Francia, Germania, Cipro, Bulgaria, Lituania, Slovacchia, Croazia

La Costituzione italiana non vincola a un principio elettorale, ma detta alcuni principi tassativi a cui deve conformarsi la legge elettorale, che sebbene di tipo ordinario è una legge necessaria, vale a dire indispensabile per il funzionamento del sistema costituzionale, e quindi non affidata alla esclusiva arbitrarietà del legislatore, ma soggetta al giudizio di costituzionalità anche se nel nostro sistema tale giudizio non è automatico e nemmeno facile dal momento che non è previsto il ricorso diretto alla Corte costituzionale ma bisogna che un giudice reputi “non manifestamente infondate” le questioni di illegittimità costituzionale sollevate da un ricorrente.

La Costituzione del 1947 prevedeva alcune differenze tra Camera e Senato:

- diverso corpo elettorale, tutti i maggiorenni per la Camera, over 25 per il Senato (differenza eliminata con al riforma del 2021)

- durata differente della legislatura per ciascuna camera: 5 anni per la Camera, 6 anni per il Senato (durata unificata nel 1963)

- diversa ripartizione dei seggi: per circoscrizioni e in proporzione con la popolazione per la Camera; regionale per il Senato (art. 56 e 57 Cost.)

- assegnazione minima di senatori per ciascuna regione: ripartizione non omogenea dei seggi rispetto alla popolazione, stabilendo una relazione distorsiva rispetto alla Camera. Con la riforma del 2020 il numero minimo di 3 senatori è stato esteso anche alla Provincie autonome.

La cancellazione di queste differenze costituisce nel nostro sistema una riduzione dei contrappesi istituzionali, rendendo più facile che una parte politica abbia il controllo del Parlamento e con esso del'Esecutivo, nonché di importanti organi di garanzia.

Non è mai stata rispettata la differente durata delle camere, sciogliendo sempre anticipatamente il Senato fino a quando con la modifica costituzionale del 1963 è stata uniformata a 5 anni la durata delle camere.

La differenza di corpo elettorale, dapprima ampliata con l’abbassamento a 18 anni della maggiore età (fino al 1975 occorrevano 21 anni), è stata eliminata con la riforma del 2021 che consente anche ai diciottenni di votare per l’elezione dei senatori.

La disomogenea ripartizione dei seggi su base regionale è stata rafforzata con la modifica costituzionale del 1963 che ha innalzato a 7 da 6 il minimo dei senatori per ciascuna regione, a esclusione del Molise che ne ha 2 e della Valle d’Aosta che ne ha 1. Ma con il taglio dei Parlamentari confermato con referendum del 2020 il minimo dei senatori per regione è sceso a 3, tutto invariato per Molise e Valle d’Aosta.

L’Art. 56 Cost. prevede che Il numero dei deputati è di 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione Estero; alla legislatura corrente, invece i deputati sono 630 di cui 12 eletti nella circoscrizione estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; alla Valle d’Aosta è garantito un seggio alla Camera dei Deputati.

L’Art. 57 Cost. prevede che Il Senato della Repubblica sia eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 200, 4 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. A questi si aggiungono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, che non possono superare il numero di 5, e gli ex- presidenti della Repubblica, salvo rinuncia. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a 3; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Per elettorato attivo s’intende l’insieme di coloro che hanno il diritto di voto per eleggere i propri rappresentanti nella assemblea legislativa. Dal 2021, per entrambe le camere quindi  ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età (in Italia, 18 anni; art. 48 Cost.).

Per elettorato passivo s’intende coloro che godendo dei diritti politici, quindi essendo anche elettori, concorrono per l’elezione a una determinata carica.

L’insieme degli elettori passivi costituisce il gruppo dei “candidati”. Per essere candidato alla Camera dei Deputati occorre avere almeno 25 anni (art. 56 Cost.); per il Senato occorre aver compiuto 40 anni (art. 58 Cost.). La scelta dei candidati è rimessa ai Partiti, in assenza di qualsiasi norma di legge che garantisca la democraticità e la trasparenza della selezione. 

L’art. 67 Cost. stabilisce perentoriamente che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La legge stabilisce in quali casi un cittadino italiano non può esercitare – temporaneamente o definitivamente – il diritto di elettorato attivo: perdita dei diritti politici. Ciò può avvenire per incapacità civile, indegnità morale, in conseguenza di una condanna per determinati reati (art. 48 Cost.). La legge stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di parlamentare (art. 65 Cost.). Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 66 Cost.)

L’Art. 48 Costituzione impone che  Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione aggiunge che il voto deve essere “diretto”, tanto per la Camera quanto per il Senato, il che significa che l’elettore deve poter prefigurare il destinatario e l’esito del suo voto.

Personale: il voto non può essere espresso per delega; è manifestazione personale di ciascun elettore.

Eguale: a parità di condizioni non devono esserci alterazioni del peso del voto; vale a dire: “ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi” (Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 1961).

Libero: l’elettore deve essere “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza” (Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 1975).

Segreto: ogni elettore ha il diritto di esercitare il proprio voto in segretezza, al fine di garantire la effettiva libertà di voto.

Diretto: gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione (art. 67 Cost.).

Con il voto, pertanto, non esprimiamo una delega a una associazione, partito, sindacato, patronato perché ci rappresentino nella tutela di un interesse personale; il voto deve esprimere la scelta di specifiche persone che senza alcun vincolo esercitano per delega la sovranità che compete al Popolo.

Come si è formato il Coordinamento per la Rappresentanza "Rosatellum? NO, grazie"

 Il Comitato per la Rappresentanza parlamentare, costituito con il minimo possibile delle risorse e gestito in piena e certificata trasparenza, è stato aperto sin dall'inizio alla partecipazione attiva di cittadini e associazioni civiche e politiche che ne condividono obiettivo ed azione.

 .....  da completare .......

Contribuisci alle spese per i ricorsi contro il Rosatellum


Il Coordinamento Democrazia Costituzionale ha aperto un Conto  corrente bancario, dedicato alla raccolta vfondi per sostenere i ricorsi di Felkice Besostri,  presso la filiale del Banco BPM Roma-Montecitorio.

E' possibile effettuare donazioni tramite Bonifico. 

Per donazioni via Paypal o con carta di credito, andare qui:

http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/raccolta-fondi-per-ricorsi-contro-il-rosatellum/.


Codice Iban per il bonifico: 

IT44 X 05034 03264 000000004632

Intestato a Coordinamento fondi ricorsi presso la filiale del Banco BPM Roma-Montecitorio sito in piazza Monte Citorio 115, 00186 Roma.


Codice SWIFT (per eventuali bonifici provenienti dall'estero): 

BAPPIT21P23


Perché e Come del Comitato per la Rappresentanza

Tocca a noi cittadini agire per
riconquistare il nostro pieno diritto di voto.

15 anni di leggi elettorali incostituzionali alla ricerca della governabilità hanno trasferito la rappresentanza parlamentare dai cittadini ai partiti, con l’evidente risultato che ai cittadini è stato sottratto il pieno diritto di voto e che la Seconda Repubblica è più ingovernabile della Prima.

I partiti, che da lungo tempo non rappresentano il Paese reale, sono in completa crisi d’identità e privi di qualsiasi chiarezza d’intenti, quasi che siano essi stessi vittime dell’enorme e illegittimo potere che si sono attribuiti con le leggi elettorali incostituzionali, potere che in realtà è andato totalmente in mano alle loro segreterie.

Il Parlamento eletto nel 2018 è l’ultimo frutto della stagione delle leggi incostituzionali e i parlamentari che vi siedono sono quelli nominati dalle segreterie dei partiti.

Noi cittadini non possiamo accettare di essere costretti a tornare a votare con la legge con la quale sono stati eletti questo Parlamento e questi parlamentari, né possiamo accettare di andare a votare con la nuova legge in discussione al parlamento che, se non verrà radicalmente modificata, continuerà a privarci del nostro pieno diritto di voto. Eppure è alta la probabilità che ciò accada.

Il pieno diritto di voto non ci sarebbe negato se esistesse una disposizione del nostro ordinamento che assicuri noi cittadini, ben prima del voto, che la legge con la quale siamo chiamati a votare abbia la “garanzia di legittimità costituzionale”.

Questo però purtroppo non è previsto dal nostro ordinamento. Al contrario e paradossalmente il nostro ordinamento rende quasi impraticabile verificare la legittimità costituzionale della legge elettorale, dalla quale dipende l’esercizio della sovranità popolare.

Per di più abbiamo dovuto constatare che i partiti di governo, tradendo i patti e le promesse relative all’esito referendario di settembre 2020, invece di occuparsi prioritariamente di restituire il pieno diritto di voto a noi cittadini e la centralità al Parlamento con una nuova legge elettorale, intenderebbero procedere a ulteriori modifiche costituzionali orientate a rafforzare l’esecutivo.

Tocca allora ai noi cittadini agire per riconquistare il nostro pieno diritto di voto e ottenere di poter scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento. Per farlo noi cittadini abbiamo una sola via legale e cioè quella di fare complicati ricorsi per arrivare alla Corte Costituzionale, unico organo della Repubblica titolato a decidere della legittimità costituzionale della legge elettorale.

Per questo il 5 gennaio 2021 abbiamo costituito il “Comitato per la rappresentanza parlamentare” e concordato l’impegno a sostenere le azioni legali coordinate dall’avvocato costituzionalista Felice Carlo Besostri: lo stesso che ha contribuito a far dichiarare incostituzionali le due leggi elettorali precedenti, note come Porcellum ed Italicum, proprio perchè non rispettavano il pieno diritto di voto dei cittadini.

Come stabilito dallo Statuto, il Comitato condivide il principio che la “garanzia di legittimità costituzionale della legge elettorale” sia indispensabile per assicurare la rappresentatività del parlamento e sostiene che:

“Qualsivoglia legge elettorale possa essere applicata a condizione che abbia preventivamente superato la verifica di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale”. (*)

Il Comitato, costituito con il minimo possibile delle risorse e gestito in piena e certificata trasparenza, è aperto alla partecipazione attiva di cittadini e associazioni civiche e politiche che ne condividono obiettivo ed azione.

(*) è testualmente ciò che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento con la petizione del 15 ottobre 2020 assegnata alla commissione competente del Senato della Repubblica il 28 ottobre 2020 con il n° 693 e alla commissione competente della Camera dei deputati come integrazione della precedente petizione del 9 giugno 2020, in tema di “legge sulla rappresentanza”, assegnata il 21 luglio 2020 con il n. 544

Chi è Felice Carlo Besostri

Felice Besostri, avvocato, già sindaco, già senatore, negli ultimi anni il battagliero capofila degli avvocati del gruppo “anti-italikum”, che hanno promosso in vari Tribunali italiani i ricorsi necessari per far pronunciare la Corte Costituzionale sulla incostituzionalità delle leggi elettorali "porcellum" e "italikum". Che sono state, infatti, dichiarate incostituzionali.


Nel 2005 veniva approvata la legge elettorale poi chiamata "porcellum", una vera e propria porcata, a detta del suo stesso proponente Calderoli, a danno di chi in quel momento nel Parlamento era minoranza.

Felice Besostri, nel 2008, con gli avvocati Claudio Tani e Aldo Bozzi, hanno iniziato un’azione, promossa inizialmente da 27 cittadini elettori di ogni parte d’Italia, per l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione (un resoconto dettagliato dello stesso Besostri è QUI). Sono riusciti alla fine, nel 2014, a far pronunciare la Corte Costituzionale sulla legge: e la Corte ha dato loro ragione.

Dopo aver vinto la guerra anti-porcellum, Besostri con gli "avvocati anti italikum" ha ingaggiato un nuovo scontro puntando sull'incostituzionalità anche dell'italicum. La strategia processuale prescelta stavolta fu quella di promuovere 23 ricorsi contro la legge elettorale presso altrettanti tribunali di città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, in modo da massimizzare la probabilità che qualcuno di essi portasse la legge davanti alla Consulta. E la Corte ha nuovamente dato loro ragione, dichiarando incostituzionale l'italicum prima ancora che venisse usato per una tornata elettorale.

Il Parlamento ha votato allora a colpi di voti di fiducia, contro l'Art. 72 della Costituzione, la terza legge elettorale incostituzionale, legge Rosato o "Rosatellum"(incostituzionale per liste totalmente bloccate, voto congiunto obbligatorio di liste plurinominali e candidati uninominali, premio di maggioranza nascosto, mancato rispetto percentuali seggi proporzionali e maggioritari), con il preciso scopo di blindare in parlamento alcuni partiti e di toglierci il diritto di scegliere i nostri rappresentanti. 

Per far giudicare anche il Rosatellum dalla Corte Costituzionale, Felice Besostri ha predisposto una serie di ricorsi analoga a quelli usati contro l'Itaicum

Il problema è che, nelle azioni contro le precedenti leggi elettorali, tutte le spese legali necessarie ad impugnare l'italikum presso 22 sedi di Corti d'Appello, e permetterne il rinvio alla Corte Costituzionale, sono state sostenute personalmente dallo stesso Besostri, adoperando il suo vitalizio di ex Senatore, perché riteneva di doverlo restituire in qualche modo alla comunità e non usarlo per incrementare il suo patrimonio. 

Ma il vitalizio è stato tagliato in una misura per cui quella fonte di risorse non è più disponibile.

Per questo è stato costituito il Comitato per la Rappresentanza parlamentare: cittadini, preoccupati che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale ci propini una sua nuova Costituzione con ridotte tutele democratiche, approvata a colpi di voti di fiducia, si sono attivati per raccogliere i fondi necessari: alcune decine di migliaia di euro.


Per approfondire:


Cosa ha fatto sinora Felice Besostri





Contribuisci a sostenere le azioni del Comitato! 

Cosa ha fatto sinora Felice Besostri

Quest’uomo mite, che vorrebbe passare più tempo con i suoi nipotini, è Felice Besostri, avvocato, già sindaco, già senatore, negli ultimi anni il battagliero capofila degli avvocati del gruppo “anti-italikum”, che hanno promosso in vari Tribunali italiani i ricorsi necessari per far pronunciare la Corte Costituzionale sulla incostituzionalità delle leggi elettorali "porcellum" e "italikum". Che sono state, infatti, dichiarate incostituzionali.

 


Nel 2005 veniva approvata la legge elettorale poi chiamata "porcellum", una vera e propria porcata, a detta del suo stesso proponente Calderoli, a danno di chi in quel momento nel Parlamento era minoranza.
Felice Besostri, nel 2008, con gli avvocati Claudio Tani e Aldo Bozzi, hanno iniziato un’azione, promossa inizialmente da 27 cittadini elettori di ogni parte d’Italia, per l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione (un resoconto dettagliato dello stesso Besostri è QUI). Sono riusciti alla fine, nel 2014, a far pronunciare la Corte Costituzionale sulla legge: e la Corte ha dato loro ragione.

Ma nel frattempo, con il Porcellum erano stati eletti tre Parlamenti: nel 2006, nel 2008 e nel 2013. E l'ultimo è ancora in carica: la Corte Costituzionale non ha il potere di sciogliere un Parlamento illegittimo.

Un Parlamento rispettoso della Costituzione e dei cittadini avrebbe ripristinato una legge elettorale costituzionale e chiesto al Capo dello Stato di tornare al voto.

Il Parlamento eletto nel 2013, invece, invece:

  •     Ha approvato uno stravolgimento della Costituzione:  che saggiamente i cittadini hanno bocciato, votando NO al referendum del 4 dicembre 2016.
  •     Ha approvato una nuova legge elettorale, "italicum", chiaramente incostituzionale. Su questa legge il Governo ha posto la questione di fiducia, CONTRO l'articolo 72 della Costituzione. 

Dopo aver vinto la guerra anti-porcellum, Besostri con gli "avvocati anti italikum" ha ingaggiato un nuovo scontro puntando sull'incostituzionalità anche dell'italicum. La strategia processuale prescelta stavolta fu quella di promuovere 23 ricorsi contro la legge elettorale presso altrettanti tribunali di città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, in modo da massimizzare la probabilità che qualcuno di essi portasse la legge davanti alla Consulta. La questione preoccupava talmente palazzo Chigi, da aver costituito una sorta di unità di crisi centrale alla quale le avvocature dello Stato sul territorio dovevano riferire in corso d’opera tutti i dettagli delle cause.

E la Corte ha nuovamente dato loro ragione, dichiarando incostituzionale l'italicum prima ancora che venisse usato per una tornata elettorale..

Lo stesso Parlamento ha votato allora a colpi di voti di fiducia, contro l'Art. 72 della Costituzione, la terza legge elettorale incostituzionale, legge Rosato (incostituzionale per liste totalmente bloccate, voto congiunto obbligatorio di liste plurinominali e candidati uninominali, premio di maggioranza nascosto, mancato rispetto percentuali seggi proporzionali e maggioritari), con il preciso scopo di blindare in parlamento alcuni partiti e di toglierci il diritto di scegliere i nostri rappresentanti. 


Con la legge Rosato (rosatellum) è stato eletto il Parlamento del 2018, che ha

  •  ridotto a 600 il numero dei Parlamentari ed
  •  approvata, in vista della riduzione, la legge 51/2019, per rendere applicabile la legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari. Legge che ha introdotto violazioni  anche degli articoli 3, 6, 48 e 51 della Costituzione.

Il 19 dicembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.

Se andremo a votare per il Parlamento con questa Legge, sarà la quinta volta che Camera e Senato verranno eletti con una legge elettorale incostituzionale, che nega la rappresentanza ai cittadini.

 

Come si è arrivati alla costituzione del Comitato

La situazione

Da ben 15 anni a noi cittadini è negato il pieno diritto di voto (leggi Breve storia delle leggi elettorali)e cioè di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento: i parlamentari vengono fatti eleggere dalle segreterie di partito e sottostanno a un “patto di candidatura” che, una volta eletti, funzionerà come un vero e proprio vincolo di mandato, in sostanziale violazione del dettato costituzionale (Cost.Art.67).

I Parlamentari sanno bene infatti che, se vogliono sperare di essere rieletti, devono privilegiare gli interessi delle segreterie dei partiti che li hanno nominati, anziché l’interesse della Nazione che ciascuno di loro dovrebbe individualmente rappresentare, in totale libertà di coscienza.

In questa condizione noi cittadini elettori come anche i nostri rappresentanti eletti in Parlamento non contribuiamo a determinare la politica del Paese, che rimane in mano alle sole segreterie dei partiti e, per manifestare la nostra disapprovazione verso la politica delle segreterie, possiamo soltanto cambiare partito.

Il prezzo della mancanza di una reale e forte rappresentanza parlamentare dei cittadini è altissimo, sia sul versante della società civile che su quello politico:

  • un numero crescente di cittadini, ormai sfiduciati, si disinteressa della politica del Paese e nemmeno vota, mentre gli altri, a caccia di nuove risposte politiche o di altre ipotetiche utilità, votano di volta in volta partiti diversi indipendentemente dalle loro idealità: instabilità politica

  • senza il sostegno diretto dei propri elettori, un numero sempre maggiore di parlamentari “cambia casacca”, alla ricerca di coerenza con le personali convinzioni o solo per la “poltrona”, quale che sia il partito in grado di garantirgliela. Tutto ciò produce fragilità del sistema politico, irresponsabilità dei parlamentari e grandi difficoltà di pianificazione dello sviluppo del Paese: ingovernabilità.

Instabilità politica e ingovernabilitàche viviamo da troppo tempo.


I partiti politici

I partiti politici si sono dimostrati incapaci di rappresentare la Nazione e, a ben vedere, sembrano ormai divenuti essi stessi vittime dell’enorme potere che si sono attribuiti con le leggi elettorali degli ultimi anni e che è gestito esclusivamente dalle “segreterie”.

La logica del “sistema elettorale” di liste bloccate al 100%, pluricandidabilità e voto congiunto, inaugurato nel 2005 dalla legge nota come Porcellum, ha indotto le segreterie dei partiti, chi più chi meno, a preferire i candidati vicini alle segreterie piuttosto che i candidati espressi dai territori.

In questo modo, i partiti hanno abdicato al ruolo di mediazione tra cittadini e istituzioni, hanno perso le radici popolari che storicamente ne hanno costituto forza e dinamismo, hanno perso la dialettica interna e la necessaria capacità di rinnovamento, risultando per lo più corpi estranei alla società e lontani dalla vita reale.


La riduzione del numero dei parlamentari e la rappresentanza

Dopo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentaritutti (sostenitori del SI’, sostenitori del NO, partiti di maggioranza e partiti di opposizione) hanno dichiarato che stabilità, governabilità e rispetto della nostra Costituzione democratica, debbano passare attraverso il ripristino della rappresentanza parlamentare. 

èstato anche dichiarato che il ripristino della rappresentanza parlamentare debba avvenire attraverso una nuova legge elettorale e questo di per sé è un giudizio esplicito sul fatto che la elettorale, nota come Rosatellum, col quale è stato votato l’attuale Parlamento non rispetta adeguatamente i requisiti della rappresentanza. ènoto infatti che il Rosatellum ripropone, senza adeguate correzioni, le caratteristiche a causa delle quali la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionali le precedenti leggi note come Porcellum e Italicum.

Anche la legge elettorale in discussione, nota come Brescellum (dal nome del relatore onorevole Brescia), che adotta la formula proporzionale, ripropone le caratteristiche delle leggi precedenti.

Per correggere il Brescellum, molti propongono di “eliminare le liste bloccate” dimenticando che esse non hanno da sole tutta la responsabilità della mancanza di rappresentanza e una buona parte di essi propone di “reintrodurre le preferenze”, dimenticando che di per sé le preferenze non garantiscono la rappresentanza.

Anzi fino all’altro ieri, le preferenze venivano ritenute una ragione del degrado politico nella Prima Repubblica allo stesso modo in cui oggi si dice che le liste bloccate lo siano nella Seconda Repubblica.


Ad ogni modo, non solo non è stato raggiunto alcun accordo sulle modifiche da apportare alla proposta Brescellum ma anzi si riapre persino la discussione sulla stessa formula elettorale. Il risultato è che, in assenza di accordo sulla nuova legge elettorale, si prospetta da più parti la possibilità di tornare a votare con il Rosatellum (per adeguarlo al numero ridotto dei Parlamentari)negando ogni dichiarazione fatta a favore del ripristino della rappresentanza.


Ripristinare e assicurare nel tempo la rappresentanza parlamentare

In relazione alle proposte in campo per ripristinare e assicurare nel tempo la rappresentanza, ricordiamo che:

  •  non basta eliminare le liste bloccate(*)
  •  non basta introdurre le preferenze
  •  non basta adottare semplicemente una formula proporzionale
  •  non basta nemmeno una buona legge elettorale


perché nessuna legge elettorale, a causa del suo rango di legge ordinaria, potrà mai impedire che d’ora in poi una qualsiasi risicata ed estemporanea maggioranza parlamentare possa approvare una nuova legge elettorale che violi i requisiti della rappresentanza e ci sottragga nuovamente il diritto di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento.


Nell’attuale situazione politica, in cui si può persino temere di essere costretti a tornare in breve al voto con una legge fondatamente sospettata di essere incostituzionale, la preliminare verifica di legittimità costituzionale della legge elettorale da parte della Corte diviene prioritaria e urgente.


Infatti se si votasse con una legge elettorale priva della garanzia di legittimità costituzionale, tenuto anche conto della riduzione del numero dei parlamentari, potrebbe verificarsi il paradosso che: un Parlamento votato con una legge incostituzionale avrebbe il potere di modificare la Costituzionee per di più con limitate maggioranze relative. Questo metterebbe in serio pericolo la nostra stessa democrazia.


Ecco perché occorre agire presto ed in modo incisivo, ecco perché il Comitato per la rappresentanza parlamentare e tutte le organizzazioni che ne condividono lo scopo contano sull’attivo supporto di noi cittadini!


LA GARANZIA DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE ELETTORALE

per noi cittadini significa

la garanzia del pieno diritto di voto

e di scelta non obbligata dei nostri rappresentanti in Parlamento

per i parlamentari e il Parlamento significa

garanzia di rappresentatività e possibilità di svolgere il mandato istituzionale.

Noi crediamo che la “garanzia di legittimità costituzionale della legge elettorale” sia un diritto dei cittadini, che dovrebbe essere assicurato da una specifica norma di legge dello Stato, che non esiste.

Abbiamo deciso di avviare le azioni legali “i ricorsi” in qualità di semplici cittadini per non essere costretti a votare di nuovo con una legge incostituzionale che viola il nostro pieno diritto di voto.

Dette azioni sono espressione dell’iniziativa di noi cittadini “soggetti rappresentati”, che intendiamo attuare, nell’unico modo che ci è concesso, ciò che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento con la petizione parlamentare del 15 ottobre 2020 (leggi la petizione)

I ricorsi per la “verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale vigente” sono affidati all’esperienza e alla passione civica dall’avvocato Felice Carlo Besostri, che ha già coordinato quelli nei confronti del Porcellum e dell’Italicum, e saranno replicati nel maggior numero possibile di tribunali, almeno 40, in funzione dei fondi raccolti dal comitato PER LA RAPPRESENTANZA parlamentare.

Proponiamo a noi tutti di sostenere le azioni legali come comunità dei cittadini con la partecipazione attiva e il sostegno economico.

Con dette azioni legali promosse da noi cittadini avviamo la strada per restituire dignità al nostro Parlamento, alla politica e al nostro Paese perché il Parlamento è lo specchio del Paese e

un Parlamento migliore rappresenta un Paese migliore

teniamolo sempre a mente