La Costituzione Italiana è tra le poche in Europa a non esplicitare il principio ispiratore del sistema elettorale.
Su 31 Paesi europei (i membri UE, più Regno Unito,
Svizzera, Norvegia e Islanda) ben 20
prevedono la costituzionalizzazione del sistema elettorale con procedimento
legislativo aggravato (Spagna, Portogallo, Estonia, Slovenia, Islanda,
Repubblica ceca) o senza ulteriori
garanzie procedurali (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera,
Regno Unito); 3 Paesi (Romania,
Ungheria, Grecia) prevedono un
procedimento legislativo aggravato senza costituzionalizzazione del sistema
elettorale; in 8 Paesi vige il
dominio della legge ordinaria: Italia, Francia, Germania, Cipro, Bulgaria,
Lituania, Slovacchia, Croazia
La Costituzione italiana non vincola a un principio
elettorale, ma detta alcuni principi tassativi a cui deve conformarsi la legge
elettorale, che sebbene di tipo ordinario è una legge necessaria, vale a dire
indispensabile per il funzionamento del sistema costituzionale, e quindi non
affidata alla esclusiva arbitrarietà del legislatore, ma soggetta al giudizio
di costituzionalità anche se nel nostro sistema tale giudizio non è automatico
e nemmeno facile dal momento che non è previsto il ricorso diretto alla Corte
costituzionale ma bisogna che un giudice reputi “non manifestamente infondate”
le questioni di illegittimità costituzionale sollevate da un ricorrente.
La Costituzione del 1947 prevedeva alcune
differenze tra Camera e Senato:
- diverso corpo elettorale, tutti i maggiorenni per la
Camera, over 25 per il Senato (differenza eliminata con al riforma del 2021)
- durata differente della legislatura per ciascuna camera: 5
anni per la Camera, 6 anni per il Senato (durata unificata nel 1963)
- diversa ripartizione dei seggi: per circoscrizioni e in
proporzione con la popolazione per la Camera; regionale per il Senato (art. 56
e 57 Cost.)
- assegnazione minima di senatori per ciascuna regione:
ripartizione non omogenea dei seggi rispetto alla popolazione, stabilendo una
relazione distorsiva rispetto alla Camera. Con la riforma del 2020 il numero
minimo di 3 senatori è stato esteso anche alla Provincie autonome.
La cancellazione di queste differenze costituisce nel nostro sistema una riduzione dei contrappesi istituzionali, rendendo più facile che una parte politica abbia il controllo del Parlamento e con esso del'Esecutivo, nonché di importanti organi di garanzia.
Non è mai stata rispettata la differente durata delle
camere, sciogliendo sempre anticipatamente il Senato fino a quando con la
modifica costituzionale del 1963 è stata uniformata a 5 anni la durata delle
camere.
La differenza di corpo elettorale, dapprima ampliata con
l’abbassamento a 18 anni della maggiore età (fino al 1975 occorrevano 21 anni), è stata eliminata con la riforma del 2021 che consente anche ai diciottenni di
votare per l’elezione dei senatori.
La disomogenea ripartizione dei seggi su base regionale è
stata rafforzata con la modifica costituzionale del 1963 che ha innalzato a 7
da 6 il minimo dei senatori per ciascuna regione, a esclusione del Molise che
ne ha 2 e della Valle d’Aosta che ne ha 1. Ma con il taglio dei Parlamentari confermato
con referendum del 2020 il minimo dei senatori per regione è sceso a 3, tutto
invariato per Molise e Valle d’Aosta.
L’Art. 56 Cost. prevede che Il numero dei deputati è di 400,
8 dei quali eletti nella circoscrizione Estero; alla legislatura corrente,
invece i deputati sono 630 di cui 12 eletti nella circoscrizione estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti; alla Valle d’Aosta è garantito un seggio alla Camera dei Deputati.
L’Art. 57 Cost. prevede che Il Senato della Repubblica sia eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 200, 4 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. A questi si aggiungono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, che non possono superare il numero di 5, e gli ex- presidenti della Repubblica, salvo rinuncia. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a 3; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Per elettorato attivo s’intende l’insieme di coloro che
hanno il diritto di voto per eleggere i propri rappresentanti nella assemblea
legislativa. Dal 2021, per entrambe le camere quindi ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la
maggiore età (in Italia, 18 anni; art. 48 Cost.).
Per elettorato passivo s’intende coloro che godendo dei
diritti politici, quindi essendo anche elettori, concorrono per l’elezione a
una determinata carica.
L’insieme degli elettori passivi costituisce il gruppo dei
“candidati”. Per essere candidato alla Camera dei Deputati occorre avere almeno
25 anni (art. 56 Cost.); per il Senato occorre aver compiuto 40 anni (art. 58
Cost.). La scelta dei candidati è rimessa ai Partiti, in assenza di qualsiasi norma di legge che garantisca la democraticità e la trasparenza della selezione.
L’art. 67 Cost. stabilisce perentoriamente che ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
La legge stabilisce in quali casi un cittadino italiano non
può esercitare – temporaneamente o definitivamente – il diritto di elettorato
attivo: perdita dei diritti politici. Ciò può avvenire per incapacità civile,
indegnità morale, in conseguenza di una condanna per determinati reati (art. 48
Cost.). La legge stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la
carica di parlamentare (art. 65 Cost.). Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità (art. 66 Cost.)
L’Art. 48 Costituzione impone che “Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”
Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione
aggiunge che il voto deve essere “diretto”, tanto per la Camera quanto per il
Senato, il che significa che l’elettore deve poter prefigurare il destinatario
e l’esito del suo voto.
Personale: il voto non può essere espresso per delega; è
manifestazione personale di ciascun elettore.
Eguale: a parità di condizioni non devono esserci
alterazioni del peso del voto; vale a dire: “ciascun voto contribuisce
potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 1961).
Libero: l’elettore deve essere “libero e garantito nella sua
manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre
alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista
prescelta, attraverso il voto di preferenza” (Corte Costituzionale, sentenza n.
203 del 1975).
Segreto: ogni elettore ha il diritto di esercitare il
proprio voto in segretezza, al fine di garantire la effettiva libertà di voto.
Diretto: gli elettori con il voto legittimano gli eletti a
esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il
voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli
eletti che rappresentano la Nazione (art. 67 Cost.).
Con il voto, pertanto, non esprimiamo una delega a una
associazione, partito, sindacato, patronato perché ci rappresentino nella
tutela di un interesse personale; il voto deve esprimere la scelta di
specifiche persone che senza alcun vincolo esercitano per delega la sovranità
che compete al Popolo.
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