IL BALLOTTAGGIO

La Corte, dopo aver ritenuto ragionevole il cosiddetto premio di maggioranza, se assegnato al superamento di una quota di voti validi, ha promosso anche il ballottaggio, pur bocciando quello previsto dall’Italicum.

Nella sentenza 35/2017, infatti, è stato bocciato il modo in cui era congegnato il ballottaggio perché non prevedeva che i due primi classificati avessero superato una soglia minima di consensi. Il requisito per accedere al ballottaggio era concorrere alla ripartizione dei seggi e quindi superare la soglia del 3%! Con il ballottaggio avrebbe potuto vincere chiunque si fosse classificato tra i primi due, ottenendo così pur con consensi irrisori il 55% dei seggi, semplicemente perché in un duello elettorale a due è inevitabile che uno dei due abbia la maggioranza assoluta dei voti!

La Corte non ha offerto spunti per configurare diversamente il ballottaggio, ma non si può escludere che qualcuno ripeschi il tema, anche perché non è stata adeguatamente messa in risalto la vera natura del ballottaggio: trasformare un sistema di governo parlamentare in un sistema a elezione diretta del governo.

L’Italicum avrebbe garantito con certezza matematica che in un modo o nell’altro dal voto uscisse un partito con una maggioranza assoluta; un’autentica trasformazione del sistema parlamentare in una sorta di cancellierato rafforzato a Costituzione invariata.

In sostanza si applicava a livello nazionale il sistema per l’elezione del sindaco, evocando l’immagine del “sindaco d’Italia”. Tutto questo mentre la Corte con sentenza n. 275/2014 aveva già affermato che non va sovrapposta la normativa elettorale per il parlamento a quella per gli organi politico-amministrativi dei Comuni: “La normativa statale riguarda l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta.” (Sentenza n. 275/2014)

In altri termini, mentre il sindaco è per legge eletto direttamente dai cittadini, e si privilegia l’aspetto esecutivo sull’aspetto rappresentativo, il Governo nazionale è per Costituzione espressione del Parlamento, che è l’assemblea rappresentativa della sovranità popolare.

Così, la Corte scrive di assemblea rappresentativa della sovranità popolare, di uguaglianza del voto, di governo parlamentare ma poi ammette il premio e il ballottaggio che rappresentano la negazione di tutto ciò.

Questo argomentare poco convincente della Corte non aiuta ad avere certezze su quali siano i punti cardinali del nostro ordinamento costituzionale e suscita molti dubbi sull’efficacia stessa degli organismi di garanzia.

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