LA PREFERENZA

 

Nel 1991 con il referendum sulle preferenze per l’elezione dei Deputati gli elettori scelsero di passare dalla possibilità di esprimere fino a tre preferenze alla preferenza singola. Questo referendum faceva parte di un pacchetto di proposte che mirava a introdurre nel nostro paese il maggioritario. La Corte Costituzionale però bocciò gli altri quesiti e così si votò solo sulla preferenza multipla.

L’argomento principale contro la preferenza multipla era che questa sarebbe causa di corruzione e voto di scambio. Dall’altro lato, però, eliminando la preferenza si sarebbe lasciato ai Partiti il potere di decidere chi debba sedere in Parlamento, così i Partiti si sostituirebbero agli elettori nella scelta dei rappresentanti degli elettori, condizione bizzarra per una democrazia rappresentativa.

In ogni caso, con il referendum non è stata abolita la preferenza, ma la possibilità di esprimere più preferenze. D’altra parte, la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 203/1975 aveva chiarito che un Partito non lede alcun diritto decidendo autonomamente l’ordine dei candidati in lista, perché l’elettore è “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Ne consegue che se non esiste questa libertà di scelta tra i candidati, allora i partiti “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare” (Corte cost. sentenza n. 1/2014)!

Se la preferenza è causa di corruzione e voto di scambio, allora non si comprende perché lasciarla per le elezioni comunali, regionali e per il parlamento europeo. Eppure è noto a tutti quanto la corruzione sia profonda soprattutto a livello locale e quanta parte importante abbiano comuni e regioni nella gestione di fiumi di denaro, sull’affidamento degli incarichi, nella gestione di municipalizzate, sanità, appalti …

Nella sentenza 1/2014 la Corte ha ricordato anche la funzione dei partiti che devono favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica anche “al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.

Nessun ricorso ha permesso alla Corte di esprimersi sul sistema opaco con cui gli apparati di partito procedono alla scelta dei candidati, comprimendo il diritto di elettorato passivo, che resta privo di efficaci tutele. E’ evidente che la possibilità di scegliere TRA i candidati è importante, ma poco incisiva se i cittadini sono esclusi dalla scelta DEI candidati, perché l’elettore potrebbe dover scegliere solo tra fedelissimi del capo politico.

Non a caso, la Corte con la sentenza n. 1/2014, dopo aver ricordato la funzione dei partiti e aver richiamato la già citata sentenza n. 203/1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che “non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione”.

La Corte osserva che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”. In effetti, le liste bloccate impediscono la scelta tra i candidati, la lunghezza della lista sfavorisce la conoscenza dei candidati e le pluricandidature insieme alle soglie nazionali di sbarramento e ai resti utilizzati anch’essi a livello nazionale impediscono all’elettore di prevedere chi contribuisce a eleggere.  

La Corte, dunque, boccia le liste bloccate perché non consentono all’elettore “di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti”.

Dopo questa censura totale delle liste bloccate, il giudice delle leggi introduce un ragionamento dal quale sembra emergere che il problema sia la quantità dei candidati inclusi nella lista e l’ampiezza della circoscrizione.

La Corte, infatti, scrive: “Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto”.

Queste righe sono state strumentalmente utilizzate per affermare che le liste bloccate ma corte sarebbero conformi alla Costituzione. In realtà, la Corte ha affermato che la nostra disciplina non è comparabile con altri sistemi e ha osservato che la scelta in blocco dei candidati limita la libertà di voto. Evidente che la libertà non risulta meno limitata se l’accettazione in blocco riguarda una lista di 20 candidati o di 4! Il risultato sarebbe in ogni caso che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” (Corte Cost. sentenza n. 1/2014).

Semplicemente, se i candidati sono tanti, addirittura c’è il rischio che l’elettore nemmeno conosca la lista che approva con il voto. L’accettazione in blocco di una lista, a prescindere dalla lunghezza della lista stessa, ricorda da vicino le elezioni plebiscitarie del 1929 in cui si approvava la lista del Partito, con l’unica differenza che allora il partito era solo uno e adesso ne abbiamo tanti.

Il semplice ricorso alla logica rende chiaro che conoscere tutti i candidati presenti in una lista, non significa apprezzarli e la conoscenza in sé non è scelta ma solo presupposto indispensabile per effettuare una scelta consapevole. Inoltre, se si conoscono i candidati, pochi o tanti che siano, non esiste alcuna ragione al mondo per impedire di scegliere. Evidente che la conoscenza non produce affatto “effettività della scelta” se è preclusa la possibilità di scelta. 

Bisognerebbe sempre evitare di violentare le parole, che i giudici dovrebbero manovrare con cautela e attenzione, evitando di abusare di aggettivi e avverbi.

Inoltre, il fatto che in altri sistemi elettorali siano previste liste corte bloccate non significa che introdurre questo criterio nel nostro sistema sia coerente con la nostra Costituzione. Un sistema elettorale non può essere valutato solo sulla base della lunghezza di una lista di candidati, ignorando il metodo complessivo di assegnazione dei seggi e l’intero sistema costituzionale che non è mai identico a quello in vigore altrove.

Conoscere non significa apprezzare e la privazione della scelta inibisce la libertà di voto; l’elettore potrebbe essere indotto a non votare, pur di non contribuire a eleggere chi non apprezza, o a votare una lista diversa più lontana dal proprio pensiero politico. Il divieto di scelta tra i candidati rende il voto indiretto e non libero, in aperto contrasto con la Costituzione (articoli 48, 56 e 58).

La Corte citando in modo vago altri sistemi, definiti non comparabili, pare faccia riferimento al sistema spagnolo caratterizzato da circoscrizioni piccole (50) con liste bloccate formate da pochi candidati.

Va però ricordato che in Spagna il principio elettorale è costituzionalizzato, mentre da noi non lo è. In Spagna il voto esaurisce i suoi effetti nella piccola circoscrizione, mentre da noi ogni voto gioca un ruolo a livello nazionale e le circoscrizioni (28 + Estero) sono enormi. Nei fatti, un voto dato a Torino può condurre alla elezione di un signore sconosciuto a Cosenza.

La presunta “effettività della scelta” non esiste se ci limitiamo a considerare la lunghezza della lista. Occorre considerare il sistema delle circoscrizioni, il sistema delle soglie, l’utilizzo dei resti … e pur considerando tutto questo resta la domanda di fondo: a quale logica risponde il criterio che poiché sono noti i pochi candidati in lista non serva scegliere tra questi pochi? 

Disquisire di liste corte, lunghe o pacioccone è una operazione priva di pregio culturale e giuridico, se non si considera l’intero meccanismo di assegnazione dei seggi.

Nei fatti, introducendo la lista corta bloccata nel nostro sistema elettorale che prevede pluricandidature, soglie di sbarramento nazionali, utilizzo dei resti a livello nazionale e circoscrizioni molto estese, come faceva il censurato Porcellum, ma anche il vigente Rosatellum, si realizza un sistema che impedisce all'elettore di conoscere l'effetto che il suo voto produce in termini di selezione del candidato.

Il voto dato a una lista di partito in un determinato collegio produrrà frequentemente l'assegnazione del seggio in altro collegio plurinominale dove la lista dello stesso partito è composta da altri candidati sconosciuti. Se si considera solo la lunghezza della lista, nei fatti si realizza un sistema in cui la lista è lunghissima perché composta da tutti i candidati presenti in tutti i collegi plurinominali.

Se si segue l’intero ragionamento svolto dalla Corte, si comprende che il riferimento ad altri sistemi non comparabili voleva essere un rafforzativo di censura, ma richiamando altri sistemi, senza valutarne le diversità, la Corte ha offerto lo spunto per una interpretazione capziosa delle cosiddette liste corte e bloccate.

La Corte, in ogni caso, scrive nelle conclusioni che si può procedere con l’integrazione delle norme in modo da consentire il voto di preferenza; pertanto, onestà intellettuale vorrebbe che nessuno utilizzasse in modo surrettizio una frase della Corte che non può inficiare un ragionamento articolato e soprattutto la conclusione: sia inserita la preferenza.

Se il Parlamento “rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare”, allora il voto è un trasferimento di sovranità dall’elettore all’eletto, dal rappresentato al rappresentante e non ha alcun senso persino sul piano logico che chi deve delegare non possa scegliere il delegato.

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