LA PREFERENZA

 

Nel 1991 con il referendum sulle preferenze per l’elezione dei Deputati gli elettori scelsero di passare dalla possibilità di esprimere fino a tre preferenze alla preferenza singola. Questo referendum faceva parte di un pacchetto di proposte che mirava a introdurre nel nostro paese il maggioritario. La Corte Costituzionale però bocciò gli altri quesiti e così si votò solo sulla preferenza multipla.

L’argomento principale contro la preferenza multipla era che questa sarebbe causa di corruzione e voto di scambio. Dall’altro lato, però, eliminando la preferenza si sarebbe lasciato ai Partiti il potere di decidere chi debba sedere in Parlamento, così i Partiti si sostituirebbero agli elettori nella scelta dei rappresentanti degli elettori, condizione bizzarra per una democrazia rappresentativa.

In ogni caso, con il referendum non è stata abolita la preferenza, ma la possibilità di esprimere più preferenze. D’altra parte, la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 203/1975 aveva chiarito che un Partito non lede alcun diritto decidendo autonomamente l’ordine dei candidati in lista, perché l’elettore è “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Ne consegue che se non esiste questa libertà di scelta tra i candidati, allora i partiti “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare” (Corte cost. sentenza n. 1/2014)!

Se la preferenza è causa di corruzione e voto di scambio, allora non si comprende perché lasciarla per le elezioni comunali, regionali e per il parlamento europeo. Eppure è noto a tutti quanto la corruzione sia profonda soprattutto a livello locale e quanta parte importante abbiano comuni e regioni nella gestione di fiumi di denaro, sull’affidamento degli incarichi, nella gestione di municipalizzate, sanità, appalti …

Nella sentenza 1/2014 la Corte ha ricordato anche la funzione dei partiti che devono favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica anche “al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.

Nessun ricorso ha permesso alla Corte di esprimersi sul sistema opaco con cui gli apparati di partito procedono alla scelta dei candidati, comprimendo il diritto di elettorato passivo, che resta privo di efficaci tutele. E’ evidente che la possibilità di scegliere TRA i candidati è importante, ma poco incisiva se i cittadini sono esclusi dalla scelta DEI candidati, perché l’elettore potrebbe dover scegliere solo tra fedelissimi del capo politico.

Non a caso, la Corte con la sentenza n. 1/2014, dopo aver ricordato la funzione dei partiti e aver richiamato la già citata sentenza n. 203/1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che “non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione”.

La Corte osserva che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”. In effetti, le liste bloccate impediscono la scelta tra i candidati, la lunghezza della lista sfavorisce la conoscenza dei candidati e le pluricandidature insieme alle soglie nazionali di sbarramento e ai resti utilizzati anch’essi a livello nazionale impediscono all’elettore di prevedere chi contribuisce a eleggere.  

La Corte, dunque, boccia le liste bloccate perché non consentono all’elettore “di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti”.

Dopo questa censura totale delle liste bloccate, il giudice delle leggi introduce un ragionamento dal quale sembra emergere che il problema sia la quantità dei candidati inclusi nella lista e l’ampiezza della circoscrizione.

La Corte, infatti, scrive: “Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto”.

Queste righe sono state strumentalmente utilizzate per affermare che le liste bloccate ma corte sarebbero conformi alla Costituzione. In realtà, la Corte ha affermato che la nostra disciplina non è comparabile con altri sistemi e ha osservato che la scelta in blocco dei candidati limita la libertà di voto. Evidente che la libertà non risulta meno limitata se l’accettazione in blocco riguarda una lista di 20 candidati o di 4! Il risultato sarebbe in ogni caso che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” (Corte Cost. sentenza n. 1/2014).

Semplicemente, se i candidati sono tanti, addirittura c’è il rischio che l’elettore nemmeno conosca la lista che approva con il voto. L’accettazione in blocco di una lista, a prescindere dalla lunghezza della lista stessa, ricorda da vicino le elezioni plebiscitarie del 1929 in cui si approvava la lista del Partito, con l’unica differenza che allora il partito era solo uno e adesso ne abbiamo tanti.

Il semplice ricorso alla logica rende chiaro che conoscere tutti i candidati presenti in una lista, non significa apprezzarli e la conoscenza in sé non è scelta ma solo presupposto indispensabile per effettuare una scelta consapevole. Inoltre, se si conoscono i candidati, pochi o tanti che siano, non esiste alcuna ragione al mondo per impedire di scegliere. Evidente che la conoscenza non produce affatto “effettività della scelta” se è preclusa la possibilità di scelta. 

Bisognerebbe sempre evitare di violentare le parole, che i giudici dovrebbero manovrare con cautela e attenzione, evitando di abusare di aggettivi e avverbi.

Inoltre, il fatto che in altri sistemi elettorali siano previste liste corte bloccate non significa che introdurre questo criterio nel nostro sistema sia coerente con la nostra Costituzione. Un sistema elettorale non può essere valutato solo sulla base della lunghezza di una lista di candidati, ignorando il metodo complessivo di assegnazione dei seggi e l’intero sistema costituzionale che non è mai identico a quello in vigore altrove.

Conoscere non significa apprezzare e la privazione della scelta inibisce la libertà di voto; l’elettore potrebbe essere indotto a non votare, pur di non contribuire a eleggere chi non apprezza, o a votare una lista diversa più lontana dal proprio pensiero politico. Il divieto di scelta tra i candidati rende il voto indiretto e non libero, in aperto contrasto con la Costituzione (articoli 48, 56 e 58).

La Corte citando in modo vago altri sistemi, definiti non comparabili, pare faccia riferimento al sistema spagnolo caratterizzato da circoscrizioni piccole (50) con liste bloccate formate da pochi candidati.

Va però ricordato che in Spagna il principio elettorale è costituzionalizzato, mentre da noi non lo è. In Spagna il voto esaurisce i suoi effetti nella piccola circoscrizione, mentre da noi ogni voto gioca un ruolo a livello nazionale e le circoscrizioni (28 + Estero) sono enormi. Nei fatti, un voto dato a Torino può condurre alla elezione di un signore sconosciuto a Cosenza.

La presunta “effettività della scelta” non esiste se ci limitiamo a considerare la lunghezza della lista. Occorre considerare il sistema delle circoscrizioni, il sistema delle soglie, l’utilizzo dei resti … e pur considerando tutto questo resta la domanda di fondo: a quale logica risponde il criterio che poiché sono noti i pochi candidati in lista non serva scegliere tra questi pochi? 

Disquisire di liste corte, lunghe o pacioccone è una operazione priva di pregio culturale e giuridico, se non si considera l’intero meccanismo di assegnazione dei seggi.

Nei fatti, introducendo la lista corta bloccata nel nostro sistema elettorale che prevede pluricandidature, soglie di sbarramento nazionali, utilizzo dei resti a livello nazionale e circoscrizioni molto estese, come faceva il censurato Porcellum, ma anche il vigente Rosatellum, si realizza un sistema che impedisce all'elettore di conoscere l'effetto che il suo voto produce in termini di selezione del candidato.

Il voto dato a una lista di partito in un determinato collegio produrrà frequentemente l'assegnazione del seggio in altro collegio plurinominale dove la lista dello stesso partito è composta da altri candidati sconosciuti. Se si considera solo la lunghezza della lista, nei fatti si realizza un sistema in cui la lista è lunghissima perché composta da tutti i candidati presenti in tutti i collegi plurinominali.

Se si segue l’intero ragionamento svolto dalla Corte, si comprende che il riferimento ad altri sistemi non comparabili voleva essere un rafforzativo di censura, ma richiamando altri sistemi, senza valutarne le diversità, la Corte ha offerto lo spunto per una interpretazione capziosa delle cosiddette liste corte e bloccate.

La Corte, in ogni caso, scrive nelle conclusioni che si può procedere con l’integrazione delle norme in modo da consentire il voto di preferenza; pertanto, onestà intellettuale vorrebbe che nessuno utilizzasse in modo surrettizio una frase della Corte che non può inficiare un ragionamento articolato e soprattutto la conclusione: sia inserita la preferenza.

Se il Parlamento “rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare”, allora il voto è un trasferimento di sovranità dall’elettore all’eletto, dal rappresentato al rappresentante e non ha alcun senso persino sul piano logico che chi deve delegare non possa scegliere il delegato.

LE CANDIDATURE MULTIPLE

La Corte ha sfiorato un tema importante, giungendo a conclusioni poco concludenti riguardo all’annoso tema delle candidature multiple.

La Corte si è limitata a considerare che nell’Italicum le candidature multiple sono possibili solo per i capilista bloccati e di conseguenza il fatto che un capolista fosse eletto in più collegi lasciava più spazio ai candidati votati con le preferenze.

Il ragionamento non risolve il problema perché la candidatura multipla comporta che l’elettore non conosce l’effetto del suo voto: crede di eleggere X e invece potrebbe eleggere Y. Sarà il plurieletto, con la scelta del collegio di elezione, a determinare chi sarà eletto negli altri collegi in cui è risultato eletto. Quindi, non è l’elettore a scegliere i rappresentanti, ma in buona parte saranno coloro che risultano eletti in tanti collegi.

La Corte con la sentenza n. 35/2017 si è limitata a concludere che la scelta del collegio dovrà essere affidata al sorteggio, lasciando al legislatore la facoltà di trovare altro criterio, per sottrarre la scelta del collegio alla arbitraria discrezionalità dell’eletto.

Il problema così non è risolto perché rimane la questione centrale che l’elettore non sa chi sta eleggendo.

Cosa resta dopo decenni di ricerca della stabilità attraverso la legge elettorale?

All’inizio degli anni novanta del secolo scorso è prevalsa nell’opinione pubblica l’idea che il voto dovesse essere non solo scelta dei rappresentanti politici, ma anche scelta di un governo e di un programma politico. L’intenzione era dare stabilità al sistema politico affinché “il vincitore delle elezioni” potesse attuare il programma di governo che gli elettori avevano preferito. Così, il 18 aprile 1993 con il referendum sulla legge elettorale gli elettori imposero al Parlamento una svolta maggioritaria (al Senato).

Da allora siamo in viaggio verso una meta ignota.

Nel nostro sistema l’esecutivo deve avere la fiducia delle due camere, che per previsioni costituzionali hanno diversi elettorati e diversi metodi di assegnazione dei seggi; pertanto, la probabilità di avere maggioranze differenti tra le due camere o di non avere una maggioranza precostituita in una o entrambe le camere sono esiti che possiamo considerare inefficienti, ma pienamente conformi alla Costituzione e quindi eliminabili solo modificando la Costituzione. Inoltre, in un sistema in cui è sempre possibile in Parlamento formare una nuova maggioranza, è velleitario pensare che una legge elettorale possa produrre “il governo scelto dagli elettori” senza una profonda riforma costituzionale.

Spettava al Parlamento elaborare la svolta voluta dagli elettori per dare al Paese una legge elettorale e un sistema istituzionale tra loro coerenti. Purtroppo il Parlamento dal 1993 a oggi ha sempre fallito.

E’ singolare che in questo Paese, dal 1948 a oggi, ci sia sempre una parte politica che presenta l’altra parte come un pericolo per la democrazia.

Ieri era la DC e i suoi alleati che si sentivano obbligati a stare insieme perché diversamente i comunisti potevano andare al governo. Da anni è il maggior soggetto politico dell’area di centrosinistra a tentare di tenere insieme tutto il variegato mondo progressista (dalle volontà politiche indefinite) perché diversamente vincerebbe la destra!

Nonostante ciò, sentiamo ancora oggi parlare di vocazione maggioritaria, tessere le lodi del fallimentare Mattarellum, avanzare ipotesi di leggi elettorali che restituiscano un vincitore alla sera delle elezioni … mentre si delegittima l’avversario perché sarebbe “un pericolo per la democrazia”!

Sia come sia, ciò che dovrebbe risultare chiaro a chi teme derive autoritarie … è che chi dovesse avere la maggioranza assoluta del parlamento, controllerebbe il Governo, potrebbe esprimere il Presidente della Repubblica e controllare la Corte costituzionale; potrebbe modificare i regolamenti parlamentari riducendo al silenzio le opposizioni, potrebbe cambiare la costituzione senza nemmeno la garanzia di un referendum e senza la chiarezza su cosa s’intenda per “revisione” costituzionale.

Per larga parte dei costituzionalisti per revisione deve intendersi un intervento di tipo manutentivo, ma la riforma Berlusconi e quella Boschi-Renzi possono considerarsi manutentive o miravano a un nuovo e diverso assetto istituzionale?

Chi è rapito dalla vocazione maggioritaria, dovrebbe notare che il nostro sistema non ha alcuna difesa nel caso una parte politica disponga della maggioranza parlamentare o addirittura dovesse disporre dei 2/3 dei seggi, traguardo possibile con un maggioritario o con un sistema misto come quello attuale.

Questi rischi sono concreti e attuali?

Un sistema istituzionale non si valuta ricorrendo al calcolo delle probabilità o alle congetture, ma sulla base di ciò le leggi consentono che si possa verificare.

Approvare una legge elettorale autenticamente proporzionale sarebbe la scelta più tutelante per tutti fino a quando non si provvederà a rafforzane il sistema delle garanzie e dei contrappesi. E’ già successo nel 1923 che una maggioranza parlamentare ha consentito che saltassero le garanzie statutarie, ma evidentemente la storia insegna poco.

Eccoci, allora, costretti a presentare nuovi ricorsi contro il Rosatellum per richiamare il Parlamento a un dovere da troppo tempo dimenticato: dare ai cittadini una legge elettorale che restituisca il diritto di scegliere i propri rappresentanti, senza dimenticare che qualsiasi sistema elettorale deve essere accompagnato da un sistema di garanzie e contrappesi.

In caso contrario, persino il proporzionale è pericoloso perché non si può escludere che una parte politica conquisti la maggioranza assoluta del Parlamento e possa controllare l’intero sistema istituzionale.

Chi, con qualsiasi legge elettorale, ha i numeri per governare, deve poter governare, ma nel rispetto della cornice costituzionale che è posta a garanzia di tutti.

 

La Costituzione e il principio elettorale

La Costituzione Italiana è tra le poche in Europa a non esplicitare il principio ispiratore del sistema elettorale.

Su 31 Paesi europei (i membri UE, più Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Islanda) ben 20 prevedono la costituzionalizzazione del sistema elettorale con procedimento legislativo aggravato (Spagna, Portogallo, Estonia, Slovenia, Islanda, Repubblica ceca) o senza ulteriori garanzie procedurali (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Regno Unito); 3 Paesi (Romania, Ungheria, Grecia) prevedono un procedimento legislativo aggravato senza costituzionalizzazione del sistema elettorale; in 8 Paesi vige il dominio della legge ordinaria: Italia, Francia, Germania, Cipro, Bulgaria, Lituania, Slovacchia, Croazia

La Costituzione italiana non vincola a un principio elettorale, ma detta alcuni principi tassativi a cui deve conformarsi la legge elettorale, che sebbene di tipo ordinario è una legge necessaria, vale a dire indispensabile per il funzionamento del sistema costituzionale, e quindi non affidata alla esclusiva arbitrarietà del legislatore, ma soggetta al giudizio di costituzionalità anche se nel nostro sistema tale giudizio non è automatico e nemmeno facile dal momento che non è previsto il ricorso diretto alla Corte costituzionale ma bisogna che un giudice reputi “non manifestamente infondate” le questioni di illegittimità costituzionale sollevate da un ricorrente.

La Costituzione del 1947 prevedeva alcune differenze tra Camera e Senato:

- diverso corpo elettorale, tutti i maggiorenni per la Camera, over 25 per il Senato (differenza eliminata con al riforma del 2021)

- durata differente della legislatura per ciascuna camera: 5 anni per la Camera, 6 anni per il Senato (durata unificata nel 1963)

- diversa ripartizione dei seggi: per circoscrizioni e in proporzione con la popolazione per la Camera; regionale per il Senato (art. 56 e 57 Cost.)

- assegnazione minima di senatori per ciascuna regione: ripartizione non omogenea dei seggi rispetto alla popolazione, stabilendo una relazione distorsiva rispetto alla Camera. Con la riforma del 2020 il numero minimo di 3 senatori è stato esteso anche alla Provincie autonome.

La cancellazione di queste differenze costituisce nel nostro sistema una riduzione dei contrappesi istituzionali, rendendo più facile che una parte politica abbia il controllo del Parlamento e con esso del'Esecutivo, nonché di importanti organi di garanzia.

Non è mai stata rispettata la differente durata delle camere, sciogliendo sempre anticipatamente il Senato fino a quando con la modifica costituzionale del 1963 è stata uniformata a 5 anni la durata delle camere.

La differenza di corpo elettorale, dapprima ampliata con l’abbassamento a 18 anni della maggiore età (fino al 1975 occorrevano 21 anni), è stata eliminata con la riforma del 2021 che consente anche ai diciottenni di votare per l’elezione dei senatori.

La disomogenea ripartizione dei seggi su base regionale è stata rafforzata con la modifica costituzionale del 1963 che ha innalzato a 7 da 6 il minimo dei senatori per ciascuna regione, a esclusione del Molise che ne ha 2 e della Valle d’Aosta che ne ha 1. Ma con il taglio dei Parlamentari confermato con referendum del 2020 il minimo dei senatori per regione è sceso a 3, tutto invariato per Molise e Valle d’Aosta.

L’Art. 56 Cost. prevede che Il numero dei deputati è di 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione Estero; alla legislatura corrente, invece i deputati sono 630 di cui 12 eletti nella circoscrizione estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; alla Valle d’Aosta è garantito un seggio alla Camera dei Deputati.

L’Art. 57 Cost. prevede che Il Senato della Repubblica sia eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 200, 4 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. A questi si aggiungono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, che non possono superare il numero di 5, e gli ex- presidenti della Repubblica, salvo rinuncia. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a 3; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Per elettorato attivo s’intende l’insieme di coloro che hanno il diritto di voto per eleggere i propri rappresentanti nella assemblea legislativa. Dal 2021, per entrambe le camere quindi  ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età (in Italia, 18 anni; art. 48 Cost.).

Per elettorato passivo s’intende coloro che godendo dei diritti politici, quindi essendo anche elettori, concorrono per l’elezione a una determinata carica.

L’insieme degli elettori passivi costituisce il gruppo dei “candidati”. Per essere candidato alla Camera dei Deputati occorre avere almeno 25 anni (art. 56 Cost.); per il Senato occorre aver compiuto 40 anni (art. 58 Cost.). La scelta dei candidati è rimessa ai Partiti, in assenza di qualsiasi norma di legge che garantisca la democraticità e la trasparenza della selezione. 

L’art. 67 Cost. stabilisce perentoriamente che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La legge stabilisce in quali casi un cittadino italiano non può esercitare – temporaneamente o definitivamente – il diritto di elettorato attivo: perdita dei diritti politici. Ciò può avvenire per incapacità civile, indegnità morale, in conseguenza di una condanna per determinati reati (art. 48 Cost.). La legge stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di parlamentare (art. 65 Cost.). Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 66 Cost.)

L’Art. 48 Costituzione impone che  Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione aggiunge che il voto deve essere “diretto”, tanto per la Camera quanto per il Senato, il che significa che l’elettore deve poter prefigurare il destinatario e l’esito del suo voto.

Personale: il voto non può essere espresso per delega; è manifestazione personale di ciascun elettore.

Eguale: a parità di condizioni non devono esserci alterazioni del peso del voto; vale a dire: “ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi” (Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 1961).

Libero: l’elettore deve essere “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza” (Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 1975).

Segreto: ogni elettore ha il diritto di esercitare il proprio voto in segretezza, al fine di garantire la effettiva libertà di voto.

Diretto: gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione (art. 67 Cost.).

Con il voto, pertanto, non esprimiamo una delega a una associazione, partito, sindacato, patronato perché ci rappresentino nella tutela di un interesse personale; il voto deve esprimere la scelta di specifiche persone che senza alcun vincolo esercitano per delega la sovranità che compete al Popolo.

Come si è formato il Coordinamento per la Rappresentanza "Rosatellum? NO, grazie"

 Il Comitato per la Rappresentanza parlamentare, costituito con il minimo possibile delle risorse e gestito in piena e certificata trasparenza, è stato aperto sin dall'inizio alla partecipazione attiva di cittadini e associazioni civiche e politiche che ne condividono obiettivo ed azione.

 .....  da completare .......

Contribuisci alle spese per i ricorsi contro il Rosatellum


Il Coordinamento Democrazia Costituzionale ha aperto un Conto  corrente bancario, dedicato alla raccolta vfondi per sostenere i ricorsi di Felkice Besostri,  presso la filiale del Banco BPM Roma-Montecitorio.

E' possibile effettuare donazioni tramite Bonifico. 

Per donazioni via Paypal o con carta di credito, andare qui:

http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/raccolta-fondi-per-ricorsi-contro-il-rosatellum/.


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Intestato a Coordinamento fondi ricorsi presso la filiale del Banco BPM Roma-Montecitorio sito in piazza Monte Citorio 115, 00186 Roma.


Codice SWIFT (per eventuali bonifici provenienti dall'estero): 

BAPPIT21P23


Perché e Come del Comitato per la Rappresentanza

Tocca a noi cittadini agire per
riconquistare il nostro pieno diritto di voto.

15 anni di leggi elettorali incostituzionali alla ricerca della governabilità hanno trasferito la rappresentanza parlamentare dai cittadini ai partiti, con l’evidente risultato che ai cittadini è stato sottratto il pieno diritto di voto e che la Seconda Repubblica è più ingovernabile della Prima.

I partiti, che da lungo tempo non rappresentano il Paese reale, sono in completa crisi d’identità e privi di qualsiasi chiarezza d’intenti, quasi che siano essi stessi vittime dell’enorme e illegittimo potere che si sono attribuiti con le leggi elettorali incostituzionali, potere che in realtà è andato totalmente in mano alle loro segreterie.

Il Parlamento eletto nel 2018 è l’ultimo frutto della stagione delle leggi incostituzionali e i parlamentari che vi siedono sono quelli nominati dalle segreterie dei partiti.

Noi cittadini non possiamo accettare di essere costretti a tornare a votare con la legge con la quale sono stati eletti questo Parlamento e questi parlamentari, né possiamo accettare di andare a votare con la nuova legge in discussione al parlamento che, se non verrà radicalmente modificata, continuerà a privarci del nostro pieno diritto di voto. Eppure è alta la probabilità che ciò accada.

Il pieno diritto di voto non ci sarebbe negato se esistesse una disposizione del nostro ordinamento che assicuri noi cittadini, ben prima del voto, che la legge con la quale siamo chiamati a votare abbia la “garanzia di legittimità costituzionale”.

Questo però purtroppo non è previsto dal nostro ordinamento. Al contrario e paradossalmente il nostro ordinamento rende quasi impraticabile verificare la legittimità costituzionale della legge elettorale, dalla quale dipende l’esercizio della sovranità popolare.

Per di più abbiamo dovuto constatare che i partiti di governo, tradendo i patti e le promesse relative all’esito referendario di settembre 2020, invece di occuparsi prioritariamente di restituire il pieno diritto di voto a noi cittadini e la centralità al Parlamento con una nuova legge elettorale, intenderebbero procedere a ulteriori modifiche costituzionali orientate a rafforzare l’esecutivo.

Tocca allora ai noi cittadini agire per riconquistare il nostro pieno diritto di voto e ottenere di poter scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento. Per farlo noi cittadini abbiamo una sola via legale e cioè quella di fare complicati ricorsi per arrivare alla Corte Costituzionale, unico organo della Repubblica titolato a decidere della legittimità costituzionale della legge elettorale.

Per questo il 5 gennaio 2021 abbiamo costituito il “Comitato per la rappresentanza parlamentare” e concordato l’impegno a sostenere le azioni legali coordinate dall’avvocato costituzionalista Felice Carlo Besostri: lo stesso che ha contribuito a far dichiarare incostituzionali le due leggi elettorali precedenti, note come Porcellum ed Italicum, proprio perchè non rispettavano il pieno diritto di voto dei cittadini.

Come stabilito dallo Statuto, il Comitato condivide il principio che la “garanzia di legittimità costituzionale della legge elettorale” sia indispensabile per assicurare la rappresentatività del parlamento e sostiene che:

“Qualsivoglia legge elettorale possa essere applicata a condizione che abbia preventivamente superato la verifica di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale”. (*)

Il Comitato, costituito con il minimo possibile delle risorse e gestito in piena e certificata trasparenza, è aperto alla partecipazione attiva di cittadini e associazioni civiche e politiche che ne condividono obiettivo ed azione.

(*) è testualmente ciò che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento con la petizione del 15 ottobre 2020 assegnata alla commissione competente del Senato della Repubblica il 28 ottobre 2020 con il n° 693 e alla commissione competente della Camera dei deputati come integrazione della precedente petizione del 9 giugno 2020, in tema di “legge sulla rappresentanza”, assegnata il 21 luglio 2020 con il n. 544

Chi è Felice Carlo Besostri

Felice Besostri, avvocato, già sindaco, già senatore, negli ultimi anni il battagliero capofila degli avvocati del gruppo “anti-italikum”, che hanno promosso in vari Tribunali italiani i ricorsi necessari per far pronunciare la Corte Costituzionale sulla incostituzionalità delle leggi elettorali "porcellum" e "italikum". Che sono state, infatti, dichiarate incostituzionali.


Nel 2005 veniva approvata la legge elettorale poi chiamata "porcellum", una vera e propria porcata, a detta del suo stesso proponente Calderoli, a danno di chi in quel momento nel Parlamento era minoranza.

Felice Besostri, nel 2008, con gli avvocati Claudio Tani e Aldo Bozzi, hanno iniziato un’azione, promossa inizialmente da 27 cittadini elettori di ogni parte d’Italia, per l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione (un resoconto dettagliato dello stesso Besostri è QUI). Sono riusciti alla fine, nel 2014, a far pronunciare la Corte Costituzionale sulla legge: e la Corte ha dato loro ragione.

Dopo aver vinto la guerra anti-porcellum, Besostri con gli "avvocati anti italikum" ha ingaggiato un nuovo scontro puntando sull'incostituzionalità anche dell'italicum. La strategia processuale prescelta stavolta fu quella di promuovere 23 ricorsi contro la legge elettorale presso altrettanti tribunali di città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, in modo da massimizzare la probabilità che qualcuno di essi portasse la legge davanti alla Consulta. E la Corte ha nuovamente dato loro ragione, dichiarando incostituzionale l'italicum prima ancora che venisse usato per una tornata elettorale.

Il Parlamento ha votato allora a colpi di voti di fiducia, contro l'Art. 72 della Costituzione, la terza legge elettorale incostituzionale, legge Rosato o "Rosatellum"(incostituzionale per liste totalmente bloccate, voto congiunto obbligatorio di liste plurinominali e candidati uninominali, premio di maggioranza nascosto, mancato rispetto percentuali seggi proporzionali e maggioritari), con il preciso scopo di blindare in parlamento alcuni partiti e di toglierci il diritto di scegliere i nostri rappresentanti. 

Per far giudicare anche il Rosatellum dalla Corte Costituzionale, Felice Besostri ha predisposto una serie di ricorsi analoga a quelli usati contro l'Itaicum

Il problema è che, nelle azioni contro le precedenti leggi elettorali, tutte le spese legali necessarie ad impugnare l'italikum presso 22 sedi di Corti d'Appello, e permetterne il rinvio alla Corte Costituzionale, sono state sostenute personalmente dallo stesso Besostri, adoperando il suo vitalizio di ex Senatore, perché riteneva di doverlo restituire in qualche modo alla comunità e non usarlo per incrementare il suo patrimonio. 

Ma il vitalizio è stato tagliato in una misura per cui quella fonte di risorse non è più disponibile.

Per questo è stato costituito il Comitato per la Rappresentanza parlamentare: cittadini, preoccupati che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale ci propini una sua nuova Costituzione con ridotte tutele democratiche, approvata a colpi di voti di fiducia, si sono attivati per raccogliere i fondi necessari: alcune decine di migliaia di euro.


Per approfondire:


Cosa ha fatto sinora Felice Besostri





Contribuisci a sostenere le azioni del Comitato! 

Cosa ha fatto sinora Felice Besostri

Quest’uomo mite, che vorrebbe passare più tempo con i suoi nipotini, è Felice Besostri, avvocato, già sindaco, già senatore, negli ultimi anni il battagliero capofila degli avvocati del gruppo “anti-italikum”, che hanno promosso in vari Tribunali italiani i ricorsi necessari per far pronunciare la Corte Costituzionale sulla incostituzionalità delle leggi elettorali "porcellum" e "italikum". Che sono state, infatti, dichiarate incostituzionali.

 


Nel 2005 veniva approvata la legge elettorale poi chiamata "porcellum", una vera e propria porcata, a detta del suo stesso proponente Calderoli, a danno di chi in quel momento nel Parlamento era minoranza.
Felice Besostri, nel 2008, con gli avvocati Claudio Tani e Aldo Bozzi, hanno iniziato un’azione, promossa inizialmente da 27 cittadini elettori di ogni parte d’Italia, per l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione (un resoconto dettagliato dello stesso Besostri è QUI). Sono riusciti alla fine, nel 2014, a far pronunciare la Corte Costituzionale sulla legge: e la Corte ha dato loro ragione.

Ma nel frattempo, con il Porcellum erano stati eletti tre Parlamenti: nel 2006, nel 2008 e nel 2013. E l'ultimo è ancora in carica: la Corte Costituzionale non ha il potere di sciogliere un Parlamento illegittimo.

Un Parlamento rispettoso della Costituzione e dei cittadini avrebbe ripristinato una legge elettorale costituzionale e chiesto al Capo dello Stato di tornare al voto.

Il Parlamento eletto nel 2013, invece, invece:

  •     Ha approvato uno stravolgimento della Costituzione:  che saggiamente i cittadini hanno bocciato, votando NO al referendum del 4 dicembre 2016.
  •     Ha approvato una nuova legge elettorale, "italicum", chiaramente incostituzionale. Su questa legge il Governo ha posto la questione di fiducia, CONTRO l'articolo 72 della Costituzione. 

Dopo aver vinto la guerra anti-porcellum, Besostri con gli "avvocati anti italikum" ha ingaggiato un nuovo scontro puntando sull'incostituzionalità anche dell'italicum. La strategia processuale prescelta stavolta fu quella di promuovere 23 ricorsi contro la legge elettorale presso altrettanti tribunali di città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, in modo da massimizzare la probabilità che qualcuno di essi portasse la legge davanti alla Consulta. La questione preoccupava talmente palazzo Chigi, da aver costituito una sorta di unità di crisi centrale alla quale le avvocature dello Stato sul territorio dovevano riferire in corso d’opera tutti i dettagli delle cause.

E la Corte ha nuovamente dato loro ragione, dichiarando incostituzionale l'italicum prima ancora che venisse usato per una tornata elettorale..

Lo stesso Parlamento ha votato allora a colpi di voti di fiducia, contro l'Art. 72 della Costituzione, la terza legge elettorale incostituzionale, legge Rosato (incostituzionale per liste totalmente bloccate, voto congiunto obbligatorio di liste plurinominali e candidati uninominali, premio di maggioranza nascosto, mancato rispetto percentuali seggi proporzionali e maggioritari), con il preciso scopo di blindare in parlamento alcuni partiti e di toglierci il diritto di scegliere i nostri rappresentanti. 


Con la legge Rosato (rosatellum) è stato eletto il Parlamento del 2018, che ha

  •  ridotto a 600 il numero dei Parlamentari ed
  •  approvata, in vista della riduzione, la legge 51/2019, per rendere applicabile la legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari. Legge che ha introdotto violazioni  anche degli articoli 3, 6, 48 e 51 della Costituzione.

Il 19 dicembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.

Se andremo a votare per il Parlamento con questa Legge, sarà la quinta volta che Camera e Senato verranno eletti con una legge elettorale incostituzionale, che nega la rappresentanza ai cittadini.

 

Come si è arrivati alla costituzione del Comitato

La situazione

Da ben 15 anni a noi cittadini è negato il pieno diritto di voto (leggi Breve storia delle leggi elettorali)e cioè di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento: i parlamentari vengono fatti eleggere dalle segreterie di partito e sottostanno a un “patto di candidatura” che, una volta eletti, funzionerà come un vero e proprio vincolo di mandato, in sostanziale violazione del dettato costituzionale (Cost.Art.67).

I Parlamentari sanno bene infatti che, se vogliono sperare di essere rieletti, devono privilegiare gli interessi delle segreterie dei partiti che li hanno nominati, anziché l’interesse della Nazione che ciascuno di loro dovrebbe individualmente rappresentare, in totale libertà di coscienza.

In questa condizione noi cittadini elettori come anche i nostri rappresentanti eletti in Parlamento non contribuiamo a determinare la politica del Paese, che rimane in mano alle sole segreterie dei partiti e, per manifestare la nostra disapprovazione verso la politica delle segreterie, possiamo soltanto cambiare partito.

Il prezzo della mancanza di una reale e forte rappresentanza parlamentare dei cittadini è altissimo, sia sul versante della società civile che su quello politico:

  • un numero crescente di cittadini, ormai sfiduciati, si disinteressa della politica del Paese e nemmeno vota, mentre gli altri, a caccia di nuove risposte politiche o di altre ipotetiche utilità, votano di volta in volta partiti diversi indipendentemente dalle loro idealità: instabilità politica

  • senza il sostegno diretto dei propri elettori, un numero sempre maggiore di parlamentari “cambia casacca”, alla ricerca di coerenza con le personali convinzioni o solo per la “poltrona”, quale che sia il partito in grado di garantirgliela. Tutto ciò produce fragilità del sistema politico, irresponsabilità dei parlamentari e grandi difficoltà di pianificazione dello sviluppo del Paese: ingovernabilità.

Instabilità politica e ingovernabilitàche viviamo da troppo tempo.


I partiti politici

I partiti politici si sono dimostrati incapaci di rappresentare la Nazione e, a ben vedere, sembrano ormai divenuti essi stessi vittime dell’enorme potere che si sono attribuiti con le leggi elettorali degli ultimi anni e che è gestito esclusivamente dalle “segreterie”.

La logica del “sistema elettorale” di liste bloccate al 100%, pluricandidabilità e voto congiunto, inaugurato nel 2005 dalla legge nota come Porcellum, ha indotto le segreterie dei partiti, chi più chi meno, a preferire i candidati vicini alle segreterie piuttosto che i candidati espressi dai territori.

In questo modo, i partiti hanno abdicato al ruolo di mediazione tra cittadini e istituzioni, hanno perso le radici popolari che storicamente ne hanno costituto forza e dinamismo, hanno perso la dialettica interna e la necessaria capacità di rinnovamento, risultando per lo più corpi estranei alla società e lontani dalla vita reale.


La riduzione del numero dei parlamentari e la rappresentanza

Dopo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentaritutti (sostenitori del SI’, sostenitori del NO, partiti di maggioranza e partiti di opposizione) hanno dichiarato che stabilità, governabilità e rispetto della nostra Costituzione democratica, debbano passare attraverso il ripristino della rappresentanza parlamentare. 

èstato anche dichiarato che il ripristino della rappresentanza parlamentare debba avvenire attraverso una nuova legge elettorale e questo di per sé è un giudizio esplicito sul fatto che la elettorale, nota come Rosatellum, col quale è stato votato l’attuale Parlamento non rispetta adeguatamente i requisiti della rappresentanza. ènoto infatti che il Rosatellum ripropone, senza adeguate correzioni, le caratteristiche a causa delle quali la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionali le precedenti leggi note come Porcellum e Italicum.

Anche la legge elettorale in discussione, nota come Brescellum (dal nome del relatore onorevole Brescia), che adotta la formula proporzionale, ripropone le caratteristiche delle leggi precedenti.

Per correggere il Brescellum, molti propongono di “eliminare le liste bloccate” dimenticando che esse non hanno da sole tutta la responsabilità della mancanza di rappresentanza e una buona parte di essi propone di “reintrodurre le preferenze”, dimenticando che di per sé le preferenze non garantiscono la rappresentanza.

Anzi fino all’altro ieri, le preferenze venivano ritenute una ragione del degrado politico nella Prima Repubblica allo stesso modo in cui oggi si dice che le liste bloccate lo siano nella Seconda Repubblica.


Ad ogni modo, non solo non è stato raggiunto alcun accordo sulle modifiche da apportare alla proposta Brescellum ma anzi si riapre persino la discussione sulla stessa formula elettorale. Il risultato è che, in assenza di accordo sulla nuova legge elettorale, si prospetta da più parti la possibilità di tornare a votare con il Rosatellum (per adeguarlo al numero ridotto dei Parlamentari)negando ogni dichiarazione fatta a favore del ripristino della rappresentanza.


Ripristinare e assicurare nel tempo la rappresentanza parlamentare

In relazione alle proposte in campo per ripristinare e assicurare nel tempo la rappresentanza, ricordiamo che:

  •  non basta eliminare le liste bloccate(*)
  •  non basta introdurre le preferenze
  •  non basta adottare semplicemente una formula proporzionale
  •  non basta nemmeno una buona legge elettorale


perché nessuna legge elettorale, a causa del suo rango di legge ordinaria, potrà mai impedire che d’ora in poi una qualsiasi risicata ed estemporanea maggioranza parlamentare possa approvare una nuova legge elettorale che violi i requisiti della rappresentanza e ci sottragga nuovamente il diritto di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento.


Nell’attuale situazione politica, in cui si può persino temere di essere costretti a tornare in breve al voto con una legge fondatamente sospettata di essere incostituzionale, la preliminare verifica di legittimità costituzionale della legge elettorale da parte della Corte diviene prioritaria e urgente.


Infatti se si votasse con una legge elettorale priva della garanzia di legittimità costituzionale, tenuto anche conto della riduzione del numero dei parlamentari, potrebbe verificarsi il paradosso che: un Parlamento votato con una legge incostituzionale avrebbe il potere di modificare la Costituzionee per di più con limitate maggioranze relative. Questo metterebbe in serio pericolo la nostra stessa democrazia.


Ecco perché occorre agire presto ed in modo incisivo, ecco perché il Comitato per la rappresentanza parlamentare e tutte le organizzazioni che ne condividono lo scopo contano sull’attivo supporto di noi cittadini!


LA GARANZIA DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE ELETTORALE

per noi cittadini significa

la garanzia del pieno diritto di voto

e di scelta non obbligata dei nostri rappresentanti in Parlamento

per i parlamentari e il Parlamento significa

garanzia di rappresentatività e possibilità di svolgere il mandato istituzionale.

Noi crediamo che la “garanzia di legittimità costituzionale della legge elettorale” sia un diritto dei cittadini, che dovrebbe essere assicurato da una specifica norma di legge dello Stato, che non esiste.

Abbiamo deciso di avviare le azioni legali “i ricorsi” in qualità di semplici cittadini per non essere costretti a votare di nuovo con una legge incostituzionale che viola il nostro pieno diritto di voto.

Dette azioni sono espressione dell’iniziativa di noi cittadini “soggetti rappresentati”, che intendiamo attuare, nell’unico modo che ci è concesso, ciò che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento con la petizione parlamentare del 15 ottobre 2020 (leggi la petizione)

I ricorsi per la “verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale vigente” sono affidati all’esperienza e alla passione civica dall’avvocato Felice Carlo Besostri, che ha già coordinato quelli nei confronti del Porcellum e dell’Italicum, e saranno replicati nel maggior numero possibile di tribunali, almeno 40, in funzione dei fondi raccolti dal comitato PER LA RAPPRESENTANZA parlamentare.

Proponiamo a noi tutti di sostenere le azioni legali come comunità dei cittadini con la partecipazione attiva e il sostegno economico.

Con dette azioni legali promosse da noi cittadini avviamo la strada per restituire dignità al nostro Parlamento, alla politica e al nostro Paese perché il Parlamento è lo specchio del Paese e

un Parlamento migliore rappresenta un Paese migliore

teniamolo sempre a mente 


L'accordo per il Comitato

 Il Comitato per la Rappresentanza parlamentare è stato costituito a seguito di un accordo siglato fra l'Avvocato Felice Besostri e i promotori di "Viva il Parlamento":


QUI il Documento in PDF

"Viva il Parlamento" è un’iniziativa promossa da privati cittadini di varia estrazione culturale e di differenti simpatie politiche, che desiderano essere rappresentati in Parlamento e che farà quanto necessario e sufficiente affinché sia promulgata un’adeguata legge sulla rappresentanza parlamentare.

Una legge che stabilisca “regole della rappresentanza” capaci di restituire ai Parlamentari ed al Parlamento tutto la reale rappresentanza del Paese, attribuendo a dette regole un rango sufficiente a far sì che qualsivoglia legge elettorale debba poi farle proprie e rispettarle.

Crediamo che un Parlamento eletto con una legge elettorale priva della verifica di legittimità costituzionale possa rappresentare un serio rischio per la nostra democrazia.

Noi cittadini non possiamo permetterlo, cosicché, in attesa del Brescellum e in attesa che il Parlamento modifichi l’attuale ordinamento in considerazione della petizione parlamentare del 15 ottobre 2020, ci sentiamo in dovere di agire cominciando col chiedere che la Corte Costituzionale verifichi la legittimità costituzionale della legge vigente nell’unico modo consentito dall’attuale ordinamento, e cioè un complicato e onerosissimo ricorso alla Corte Costituzionale che per giunta non dà alcuna garanzia che l’istanza arrivi all’esame della Corte:

"in breve noi cittadini, per far valere il nostro pieno diritto di voto e non essere costretti a votare con una legge elettorale incostituzionale, siamo costretti a sostenere uno spropositato onere organizzativo e finanziario senza nemmeno avere la certezza che la nostra istanza verrà esaminata"

Il ricorso sarà coordinato dall’avv. Besostri sulla base dell’esperienza del Porcellum e secondo l’impostazione adottata per la legge nota come Italicum, che per la cronaca furono giudicate incostituzionali.

 

Il Comitato è stato fondato il 5 gennaio 2021 e si è dotato di questo Statuto.

Contattaci

Coordinamento per la Rappresentanza (e contro il ROSATELLUM)

Il Coordinamento per la rappresentanza raccoglie cittadini e associazioni civiche e politiche che condividono e sostengono i ricorsi predisposti da Felice Besostri e gli avvocati che con lui collaborano, per portare la legge elettorale "Rosatellum" al giudizio della Corte Costituzionale, con l'obiettivo di restituire al nostro Parlamento l’effettiva rappresentanza di noi cittadini ed il ruolo di centro della democrazia affidatogli dalla nostra Costituzione.

Ne fanno parte: 

Avvocato On. Felice Carlo Besostri 

https://www.felicebesostri.it/



membro del Comitato esecutivo del

Coordinamento Democrazia Costituzionale


capofila del gruppo "avvocati Anti Italikum"



https://www.felicebesostri.it/ricorso-anti-italikum/


 Paolo Antonio Amadio, Tommaso Russo, Ignazio Rosenberg Colorni

Comitato per la rappresentanza parlamentare 

Il Comitato per la Rappresentanza è stato costituito nel dicembre 2020, come Associazione registrata, dotata di codice fiscale e IBAN, per raccogliere i fondi necessari a presentare i ricorsi contro la legge elettorale Rosatellum predisposti da Felice Besostri. Quando, nell'estate del 2021, tale compito è stato assunto in prima persona dal Coordinamento Democrazia Costituzionale (http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/raccolta-fondi-per-ricorsi-contro-il-rosatellum/), l'associazione è stata sciolta dopo aver conferito a Besostri tutti i fondi raccolti, ma i suoi componenti rimangono attivi nel Coordinamento cui hanno conferito casella postale e il presente blog.



E mail: perlarappresentanza@gmail.com

Sito: https://perlarappresentanza.blogspot.com/ 



Geni Sardo, Pier Paolo Brovedani , Tommaso Russo

Comitato a difesa della Costituzione, Trieste 



E mail: comunicatidifesacostituzionets@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/difesacostituzionetrieste

Blog: https://comitatodifesacostituzionetrieste.blogspot.com/


Sergio Bagnasco

Coordinamento Democrazia Costituzionale Piemonte

https://www.facebook.com/CoordinamentoDemocraziaCostituzionalePiemonte/



Coordinamento Democrazia Costituzionale Vercelli





Pietro Morace

Coordinamento Democrazia Costituzionale - Milano

https://www.facebook.com/CDCMilano/



Roberto Brambilla

Lista Civica Italiana





Erminio Ressegotti, Nicola Ragno

Più Democrazia Italia





Paola Petrucci

Dipende da Noi






....................  E MOLTE ALTRE PERSONE E ASSOCIAZIONI CHE ORA NON RIUSCIAMO AD ELENCARE  ................



Grazie a Ro Marcenaro

Un ringraziamento sentito e commosso al compianto amico Ro Marcenaro, per averci permesso di utilizzare le sue splendide vignette a illustrazione della Costituzione (tutte visibili QUI).

Questa la lettera che aveva scritto a uno di noi, in risposta alla richiesta di poterle proiettare durante una manifestazione:

...

Subject: Con un adeguato proiettore, sì

Per me è un onore contribuire alla vostra iniziativa  a favore di una seria legge elettorale, pertanto non ci sono limiti alla proiezione dei miei disegni sulla Costituzione.