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LE CANDIDATURE MULTIPLE

La Corte ha sfiorato un tema importante, giungendo a conclusioni poco concludenti riguardo all’annoso tema delle candidature multiple.

La Corte si è limitata a considerare che nell’Italicum le candidature multiple sono possibili solo per i capilista bloccati e di conseguenza il fatto che un capolista fosse eletto in più collegi lasciava più spazio ai candidati votati con le preferenze.

Il ragionamento non risolve il problema perché la candidatura multipla comporta che l’elettore non conosce l’effetto del suo voto: crede di eleggere X e invece potrebbe eleggere Y. Sarà il plurieletto, con la scelta del collegio di elezione, a determinare chi sarà eletto negli altri collegi in cui è risultato eletto. Quindi, non è l’elettore a scegliere i rappresentanti, ma in buona parte saranno coloro che risultano eletti in tanti collegi.

La Corte con la sentenza n. 35/2017 si è limitata a concludere che la scelta del collegio dovrà essere affidata al sorteggio, lasciando al legislatore la facoltà di trovare altro criterio, per sottrarre la scelta del collegio alla arbitraria discrezionalità dell’eletto.

Il problema così non è risolto perché rimane la questione centrale che l’elettore non sa chi sta eleggendo.

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